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Pnrr Ter accelera la semplificazione dei procedimenti amministrativi


Accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione, dalla richiesta di VIA alle conferenze di servizi.


Nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023, è stato pubblicato il Decreto Pnrr Ter, ossia il Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

La Parte II, Titolo II, del provvedimento è dedicata alle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione.

All’interno di questo gruppo di norme, l’art. 14 è dedicato alle “Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi”.


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I principali interventi si concentrano sul Dl 77/2021

L’art. 14 interviene sul Dl 77/2021, apportando una serie di modificazioni, tra le quali:

a) all’articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis, secondo cui “I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all’articolo 50, comma 3, ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all’articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. I controlli in esame sono quelli ordinari di legalità e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale vigente e vengono estesi alle ipotesi di esecuzione anticipata del contratto;
b) all’articolo 10, dopo il comma 6-quater è aggiunto il comma 6-quinquies, secondo il quale “gli atti normativi o provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato articolo 2, comma 3.” Il parere citato è quello obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni. Tali disposizioni “non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Amministrazione competente ha già chiesto l’iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;
c) dopo l’articolo 18-bis, è inserito il comma 18-ter, sulle ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali, secondo il quale “Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell’intervento può proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.”;
d) all’articolo 48, il nuovo comma 5 prevede che in deroga all’art. 59 del Codice dei contratti, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016, a condizione che il progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del dPR 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. 
La convocazione della conferenza di servizi è quindi effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al dPR 18 aprile 1994, n. 383, che prevede l’accertamento di conformità delle opere di interesse statale, da parte dello Stato di intesa con la regione interessata.

Valutazione di impatto ambientale nel Decreto Pnrr Ter

Il comma 5-bis prevede altresì che il progetto di fattibilità tecnica ed economica sia trasmesso a cura della stazione appaltante all’autorità competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, unitamente allo studio di impatto ambientale previsto dall’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi.

Ai sensi del comma 5-ter, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d’opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25 e sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. 

Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del Codice dei contratti emerga l’esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell’intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori.
Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all’articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato Codice sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 

Secondo il comma 5-quater, gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 

Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 1 del Dl 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.


Determinazioni di dissenso

Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera, quantificandone altresì i relativi costi. 

Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto presentato. 

La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.

Variante urbanistica

La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del dPR n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto dPR n. 327 del 2001.

Gli enti locali provvedono conseguentemente alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. 

Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al dPR n. 383 del 1994. 

Ai sensi del comma 5-quinquies, in deroga all’articolo 27 del Codice dei contratti, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto Codice accerta, altresì, l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all’esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonchè dei successivi livelli progettuali;
e) all’articolo 53-bis, viene sostituito il comma 1, che nell’ottica di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies;

L’impatto del Decreto Pnrr Ter sul Decreto Semplificazioni 2020

Il Dl 13/2023, o Decreto Pnrr Ter, interviene anche sul contenuto del Dl semplificazioni, apportando una serie di modifiche. 

Per quanto concerne agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, è prevista l’applicazione fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, delle disposizioni derogatorie per gli affidamenti di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13. 

Per questi interventi trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del Dl 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

La disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del citato Dl n. 76/2020 si applica anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

All’articolo 13, comma 1, del Dl n. 76 del 2020, infine, la nuova lettera a) prevede che tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’Unione europea.

fonte: teknoring