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Sconto in fattura: ecco quando l’errore non fa perdere i bonus


L’Agenzia delle Entrate sul caso di una fattura in acconto e una a saldo relative alla fornitura di sistemi di climatizzazioni e impianti fotovoltaici.


Se l’impresa indica lo sconto in fattura solo nella fattura emessa a saldo, ma non in quella di acconto, può perdere il diritto alla cessione del credito corrispondente ai bonus edilizi o al Superbonus?

A questa domanda, relativa agli errori commessi nelle fatture, ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la risposta 238/2023.


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Sconto in fattura ed errore nella fatturazione, il caso

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, agevolabili con il bonus 50%.

L’impresa fornitrice ha praticato al cliente lo sconto in fattura, ma lo ha indicato solo nella fattura emessa a saldo e non in quella in acconto.

L’impresa ha quindi chiesto all’Agenzia se, a fronte dello sconto in fattura praticato, può cedere il credito corrispondente anche in presenza di questa imprecisione. Secondo l’impresa, l’irregolarità non ha prodotto minor gettito all’Erario né ha ostacolato l’attività di controllo.

A suo avviso, quindi, l’operazione di sconto in fattura è valida e può cedere il credito corrispondente allo sconto praticato. L’impresa ha inoltre chiesto se è necessario inviare una pec per la correzione degli errori formali.

Errori nella fatturazione e sconto in fattura

Nella sua risposta, l’Agenzia ha fatto una premessa in termini generali, da cui poi si è discostata analizzando il caso specifico dello sconto in fattura praticato dall’impresa.

In linea generale, ai sensi della circolare 19/E/2022, l’impresa deve indicare l’opzione “sconto in fattura” sia nella fattura di acconto sia in quella emessa a saldo.

In caso contrario, il committente dei lavori non può beneficiare dello sconto in fattura, ma solo fruire direttamente della detrazione fiscale. Di conseguenza, l’impresa non può cedere il credito corrispondente allo sconto praticato.

L’invio della pec, ha spiegato l’Agenzia nelle considerazioni generali, è consentito per annullare l’invio della comunicazione in presenza di errori sostanziali o formali.

Scendendo nel caso specifico, l’Agenzia è giunta a considerazioni diverse.

L’Agenzia delle Entrate ha accertato che
– entrambe le fatture indicano il progetto oggetto del contratto tra committente e impresa e l’immobile oggetto dei lavori;
– lo sconto praticato corrisponde alla detrazione ammessa per legge alla fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici.

Questo significa, ha spiegato l’Agenzia, che nonostante l’errore nella fatturazione ricorrono gli altri presupposti previsti dalla normativa sullo sconto in fattura e la cessione del credito, cioè:

- l’opzione dello sconto in fattura è stato concordato per contratto;
- il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
- gli importi corrisposti risultano coerenti esaminando in modo congiunto l’accordo, le fatture e i bonifici parlanti emessi dal cliente.

Resta una condizione da soddisfare, ha aggiunto l’Agenzia: il committente non deve aver fruito direttamente della detrazione fiscale. Per dimostrarlo, l’Agenzia ha suggerito di compilare un documento extra-contabile della fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto in fattura concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.

Questi elementi, conclude l’Agenzia, potrebbero però costituire un indicatore di anomalia in sede di analisi del rischio.



Sconto in fattura e anomalie

Quali potrebbero essere le conseguenze?

Cosa accade se l’Agenzia riscontra un indice di anomalia?

La risposta è nella procedura indicata con la Circolare 16/E/2021.

Quando i committenti, o i loro incaricati, inviano all’Agenzia la comunicazione con cui segnalano di aver optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l’Agenzia ha 5 giorni lavorativi per effettuare i controlli.

Se l’Agenzia riscontra potenziali irregolarità, sospende gli effetti delle comunicazioni per un periodo massimo di 30 giorni.
Gli indicatori delle possibili anomalie sono indicati nella Circolare e riguardano la coerenza delle comunicazioni con i dati in possesso dell’Anagrafe tributaria o la presenza di operazioni analoghe effettuate in precedenza.

Se, dopo le verifiche, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia comunica l’annullamento della comunicazione. Se, invece, gli elementi di rischio non vengono confermati dai controlli, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione.


fonte: edilportale