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Superbonus: chiarimenti sull’applicazione dello sconto in fattura


Che fare se, per erronea emissione di fattura prima che fossero maturati i presupposti per l’esercizio dell’opzione, la comunicazione non è stata inviata entro il termine del 29 aprile 2022?


L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 581/2022, fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’opzione “sconto in fattura” ai fini del Superbonus, in relazione al caso di due proprietari di un immobile costituente un edificio unifamiliare, in cui erano stati effettuati interventi finalizzati al miglioramento dell’efficientamento energetico.

Avendo concordato il pagamento del corrispettivo mediante il cd. ”sconto in fattura”, l’impresa esecutrice dei lavori aveva emesso una prima fattura nel 2021 con importo pari a zero, ma al momento della predisposizione del visto di conformità, elemento fattuale indispensabile per poter esercitare l’opzione, il professionista incaricato constatava la mancanza dell’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti e quindi nell’impossibilità di rilasciare il visto di conformità decideva di rilasciare l’asseverazione solamente a conclusione dei lavori, nel giugno 2022.



Fattura sbagliata per il Superbonus

In sostanza, il prestatore ha erroneamente emesso la fattura indicando l’applicazione dello sconto in fattura, nonostante non fossero ancora maturati i presupposti che consentissero il valido esercizio della relativa opzione.

A causa del mancato invio della ”Comunicazione” entro il termine del 29 aprile 2022 per oggettiva assenza di un presupposto fattuale richiesto dalla normativa, la fattispecie tributaria dello sconto in fattura non pare perfezionata, rendendo l’opzione priva di effetti giuridici in quanto ”inefficacie nei confronti dell’Agenzia delle Entrate”.

Come fare per ”sanare” tale situazione?

L’Agenzia ricorda le condizioni nel caso di opzione per l’utilizzo dell’agevolazione cd Superbonus nella forma dello ”sconto in fattura” o della ”cessione del credito”:

  •  ai fini della imputazione delle spese occorre fare riferimento alle spese sostenute, ovvero a quelle effettivamente pagate;
  •  Il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l’asseverazione circa la congruità delle spese sostenute;
   •  l’opzione per lo ”sconto in fattura” deve risultare espressamente nella fattura che documenta le spese ”scontate” e l’opzione deve essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il termine del 16 marzo (poi posticipato al 29 aprile per l’anno 2022) dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Il mancato, intempestivo o irregolare invio della comunicazione rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.


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Le modalità di integrazione

Nel caso in esame, l’Agenzia non ravvisa le condizioni per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. Infatti, la mancata annotazione dello sconto in fattura non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile pari al corrispettivo pattuito e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello ”sconto” e quindi deve considerarsi corretta dal punto di vista fiscale.

L’Agenzia ritiene, tuttavia, che il prestatore possa comunque integrare l’originaria fattura con un separato documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto non perfezionatosi a causa del mancato invio nei termini della comunicazione e rilevare il ”quantum” da saldare.


I beneficiari del Superbonus potranno saldare il corrispettivo pattuito nell’anno 2022 e, al verificarsi delle condizioni sopra illustrate, procedere con la detrazione delle spese ovvero optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi, al più tardi entro il termine di vigenza dell’agevolazione, cioè marzo 2023.



Attenzione alle tempistiche

L’Agenzia aggiunge una considerazione: dato che nell’asseverazione dei lavori effettuati viene indicato che sull’edificio sono stati effettuati sia lavori trainanti che lavori trainati, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Pertanto, dato che la fattura del 2021 comprende spese riferite agli interventi trainanti e a quelli trainati, e che la spesa relativa agli interventi trainati sarà sostenuta dopo la chiusura dei lavori trainanti avvenuta a giugno del 2022, i due proprietari avranno diritto a fruire del Superbonus e a cedere il relativo credito solo per gli interventi trainanti, mentre per gli interventi trainati potranno fruire delle detrazioni e cedere i relativi crediti sulla base delle altre disposizioni agevolative vigenti.


La risposta all’interpello n. 581/2022 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile qui di seguito in free download.



fonte: teknoring