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Semplificazioni e proroghe fiscali, il Decreto n. 73/2022 è legge


Semplificazioni fiscali, rilascio del nulla osta al lavoro, e molte altre disposizioni finanziarie e sociali, dagli apparecchi a pressione ai sussidi per figli con disabilità, dal commissariamento Sogin agli incentivi per veicoli elettrici L1.

Ecco in sintesi le principali disposizioni.


Semplificazioni e proroghe fiscali: il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, già approvato dalla Camera dei deputati. Ecco in sintesi le principali disposizioni.

Soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori

L’articolo 1 abolisce l’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori degli atti formati da pubblici ufficiali sostituendovi una attività di controllo dell’Agenzia delle entrate sui predetti atti, su iniziativa della stessa Amministrazione. Non soltanto la tenuta, ma in futuro anche conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso, considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei.

Modifiche al calendario fiscale

L’articolo 3 posticipa dal 16 al 30 settembre il termine per l’invio delle liquidazioni IVA relative al secondo trimestre dell’anno di riferimento. gli elenchi riepilogativi INTRASTAT dovranno essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono elevati da 250 a 5.000 euro gli importi-soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento semplificate e unitarie dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2022.

Fermo restando il termine del trenta giugno di ogni anno previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.

Estensione dell’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario

L’articolo 3-bis disciplina ulteriori utilizzi del modello F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali. Un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze disciplinerà le tipologie di versamenti che possono essere pagate con F24.

Rimborsi fiscali agli eredi

L’articolo 5 interviene sul regime della destinazione dei rimborsi nelle successioni devolute per legge, per semplificare gli adempimenti connessi all’erogazione di rimborsi fiscali spettanti a soggetti defunti e di ridurre i tempi di pagamento ai beneficiari.

Dichiarazione dei redditi precompilata

L’articolo 6 dispone che, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista (soggetti non previsti dalla precedente disciplina), senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.

Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni; nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non sarà effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultino modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non sia richiesta la conservazione documentale.

Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente

L’articolo 6-bis dispone che l’Amministrazione finanziaria debba comunicare al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni della conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo delle attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente.

Attestazione per i contratti di locazione a canone concordato

L’articolo 7 dispone che, con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori, l’attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale stipulato, possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Principio di derivazione rafforzata alle micro imprese ed errori contabili

L’articolo 8 dispone l’applicazione del cd. principio di “derivazione rafforzata” alle micro imprese che optino per la redazione del bilancio in forma “ordinaria”, in modo da garantire a tali imprese una più agevole determinazione dell’imponibile fiscale. Il medesimo principio è esteso anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti “negativi” di reddito per cui non sia scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa.

Dichiarazione Irap

L’articolo 10 dispone che nella determinazione della base imponibile siano ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro solo in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (e non tutti i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro).

Rinvio dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa

L’articolo 11 rinvia al mese di febbraio i termini per l’approvazione dei modelli per le dichiarazioni Irpef ed Irap, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

L’articolo 14 estende da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine “fisso”, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

Servizio telematico di pagamento dell’imposta di bollo

L’articolo 15 consente di estendere, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica dell’imposta di bollo.

Segnalazione in materia di appalti

L’articolo 17 abroga il primo comma all’articolo 20 del dpr n. 605 del 1973, che obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici a comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.

Proroga del meccanismo di inversione contabile

L’articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 per talune fattispecie l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge) inerente all’assolvimento degli obblighi di pagamento dell’IVA.

Terzo settore

L’articolo 26 interviene sul codice del terzo settore, con novelle riferite agli articoli 79 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi), 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali), 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali), 84 (Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici), 85 (Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale), 87 (Tenuta e conservazioni delle scritture contabili), 88 (De minimis) e 104 (Entrata in vigore) per lo più al fine di prevedere alcune agevolazioni fiscali.

L’articolo 26-bis differisce dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale devono essere adeguati gli statuti, con modalità e maggioranze specifiche, alla disciplina inderogabile prevista dal codice degli enti del terzo settore.


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Commissariamento SOGIN

L’articolo 34 dispone il commissariamento della società SOGIN S.p.A, in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale.

L’organo commissariale opererà in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure dì prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Proroga aiuti di Stato COVID-19

L’articolo 35 prevede che i termini in scadenza per gli aiuti fiscali COVID-19 siano prorogati:

  • al 30 giugno 2023 quelli registrati dalla data di entrata in vigore del decreto legge al 31 dicembre 2022;
  • al 31 dicembre 2023, quelli registrati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023.

Massimale degli assistiti per i medici di medicina generale

L’articolo 36-bis dà mandato alle Regioni e alle Province autonome, in ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilità di medici di medicina generale, nei territori con ambiti scoperti, di prevedere, per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria di 24 ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 850 assistiti (attualmente il limite è di 650).

Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico

L’articolo 38 interviene sui sussidi con le seguenti disposizioni:

  • in caso di orfani maggiorenni, l’assegno spetta senza limitazione al compimento dei 21 anni di età a condizione che siano già titolari di pensione ai superstiti e riconosciuti con disabilità grave;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico e senza limiti di età l’importo base dell’assegno base sia pari per il 2022 a 175 euro mensili (equiparandola a quella prevista per ciascun figlio minorenne a carico). A decorrere dal 2023, la misura di base per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile torna ad essere pari a 85 euro mensili;
  • per il solo 2022, la maggiorazione dell’assegno prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa per i figli maggiorenni – a carico e disabili – di età inferiore a 21 anni (si tratta di 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, di 95 euro mensili in caso di disabilità grave e di 85 euro mensili in caso di disabilità media);
  • a decorrere dal 2023, torna ad essere applicabile la maggiorazione specifica, prevista dalla normativa vigente, per ciascun figlio maggiorenne a carico, disabile e di età inferiore a 21 anni, pari a 80 euro mensili;
  • nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione sono incrementati di 120 euro al mese per l’anno 2022.

Contributi all’acquisto di veicoli elettrici di categoria L1

L’articolo 40-bis dispone che, per l’anno 2022, le risorse assegnate siano rimodulate in misura tale che le risorse destinate per il medesimo anno alla concessione di incentivi all’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g siano ridotte di 20 milioni di euro al fine di incrementare, del medesimo ammontare, la dotazione della misura per l’acquisto di veicoli elettrici L1.

Adempimenti relativi ai recipienti a pressione

L’articolo 40-ter introduce una procedura semplificata per gli adempimenti relativi ai recipienti a pressione contenenti gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi, mediante l’impiego del metodo basato sulle emissioni acustiche, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale e cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura

L’articolo 40-quater estende le maggiori possibilità di cessione anche alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate prima del 1° maggio 2022, per semplificare l’erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, e per consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura.

Comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L’articolo 41-bis dispone che, con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro possa comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati saranno resi disponibili all’Inail con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.



Rilascio del nulla osta al lavoro

L’articolo 42 dispone che, per le domande presentate in relazione al Dpcm 21 dicembre 2021 (decreto flussi), adottato per il 2021, il nulla osta al lavoro subordinato sia rilasciato entro il 22 luglio 2022.

Per i lavoratori stagionali è fatto salvo l’accoglimento della richiesta nel caso lo sportello per l’immigrazione non comunichi espressamente il proprio diniego al datore di lavoro, a determinate condizioni. 

Il nulla osta sarà rilasciato anche nel caso in cui nel termine stabilito non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

Il visto d’ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, sarà rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni previsti: garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio adeguato per il lavoratore e l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

fonte: teknoring