Computa & Compara

Appalti pubblici, Anac ripristina termini e condizioni pre-Covid


Anac torna alle tempistiche pre-Covid sugli obblighi di comunicazione necessari per gli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza.


Anche l’Anac torna alle regole pre pandemia. Con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo, il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Le misure contenute nel provvedimento scandiscono le principali tappe del graduale ritorno all’ordinario.

Terminato lo stato di emergenza Covid, Anac ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dell’Autorità. La delibera n. 271 del 7 giugno 2022, mette la parola fine all’efficacia di una serie di provvedimenti. 

Tra questi, l’allungamento dei termini per il perfezionamento dei Cig (codice identificativo di gara), per la trasmissione dei dati all’osservatorio contratti pubblici e per l’emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante.


Sponsor Computaecompara.it

Anac e vecchie scadenze

L’Autorità Nazionale Anticorruzione informa che torna a 90 giorni il termine entro cui la stazione appaltante ha l’obbligo di perfezionare il Cig. 

Una tempistica che, durante lo stato di emergenza, arrivava a 150 giorni dall’acquisizione.

Ecco perché i Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente da considerare cancellati. Altro capitolo, l’obbligo della trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici. I termini durante l’emergenza pandemica avevano subito un incremento sino a 60 giorni. Ora, tornano quelli pre-Covid.

Le schede Dati Comuni e Aggiudicazione andranno comunicate entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento.

E non più dilatate a 90 giorni. Stessi termini per le schede adesione ad accordo quadro/convenzione: entro 30 giorni dall’avvenuta adesione. Così come la scheda modifiche contrattuali.

Emissione Cel e precontenzioso

Durante la pandemia il termine di trasmissione delle schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso, era stato portato a 120 giorni dall’evento.

Ora, torna a 60 giorni dall’evento. Novità anche per l’emissione del Cel da parte della stazione appaltante. Come da delibera n. 24 del 23 maggio del 2013, la stazione appaltante dovrà emetterlo entro 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico.

Salta, quindi, la proroga a 90 giorni. L’Anac ripristina anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso: l’Autorità è tenuta a chiudere entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Un termine che, durante lo stato d’emergenza, è stato possibile sospendere per un massimo di 30 giorni.

Ora lo stop per acquisire documentazione integrativa o per effettuare un supplemento di istruttoria non può andare oltre i 10 giorni dalla richiesta.


fonte: teknoring