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No alla riduzione dei compensi professionali: fronte comune di Anac e Oice


La fusione dei livelli progettuali non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione e dei compensi professionali: alert sulla riforma del codice dei contratti.


Come si calcolano i compensi professionali in caso di riduzione dei livelli progettuali, a tutela dei progettisti spesso danneggiati da scelte inique delle stazioni appaltanti? Su questo delicatissimo tema è intervenuto Gabriele Busia, presidente dell’Anac, che ha incassato naturalmente in pieno sostegno dell’Oice. Una cosa è certa: i compensi non si possono ridurre.


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Compensi professionali e le modifiche al codice dei contratti

Il codice dei contratti pubblici prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articoli in tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. La norma consente, tuttavia, l’omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
“La questione – rileva Anac – appare di grande attualità ed interesse” perché il disegno di legge delega al governo in materia di contratti pubblici, approvato al Senato e attualmente all’esame della Camera, prevede tra i principi e criteri direttivi la “significativa semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione”.  Dunque “nelle more del completamento del quadro normativo di riferimento, l’Autorità ritiene opportuno intervenire in materia, al fine di scongiurare errori od omissioni nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”.

I chiarimenti di Anac sui compensi professionali

L’Anac ricorda che “i tre livelli di progettazione previsti dalla norma sono da considerare come tappe di un unico processo”. Secondo Anac è “opportuno chiarire che, quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non li sopprime ma li unifica al livello successivo che deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso per salvaguardare la qualità della progettazione”.

La stazione appaltante, quindi, deve determinare e pubblicare l’elenco dettagliato delle prestazioni richieste relative ai singoli livelli di progettazione da cui potranno essere escluse, in caso di omissione di livelli progettuali solo le prestazioni già eseguite, approvate e rese conoscibili a tutti i concorrenti.
“Per calcolare il compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi” altrimenti incorrerebbe “nella violazione del principio dell’equo compenso”.

“La fusione dei livelli progettuali – insiste Anac – non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione riconducibile ai livelli omessi in quella della corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo. Ciò, in quanto le voci di parcella computate al livello esecutivo tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi progettuali e, pertanto, non sono idonee, da sole, a remunerare tutte le prestazioni occorrenti per una compiuta definizione progettuale”.

OICE definisce apprezzabile il chiarimento dell’Anac sui livelli progettuali e compensi

L’OICE ribadisce come la riduzione di livelli progettuali non può essere funzionale alla riduzione dei corrispettivi perché così facendo si viola la legge sull’equo compenso. Sembra banale, ma è un’affermazione che riconosce la dignità del progettista e tiene conto di una legge che dal 2017 dovrebbe sempre essere seguita dalle stazioni appaltanti in nome della qualità del progetto.

La precisazione da parte di Anac, secondo il presidente di OICE Gabriele Scicolone, che chiarisce come l’omissione di un livello non equivalga alla sua soppressione “ma significa una unificazione con quello successivo e le relative attività devono comunque essere remunerate applicando il parametro Q del decreto parametri proprio del livello omesso. Non c’è quindi alcun riassorbimento della remunerazione della prestazione inerente il livello omesso, salvo rare e di fatto inesistenti eccezioni laddove alcune prestazioni siano identiche nelle varie fasi progettuali. Questo perché, diversamente – dice l’Anac – si incorrerebbe nella violazione del principio dell’equo compenso”.

In prospettiva la riforma del codice appalti mira comunque alla revisione dei contenuti dei livelli progettuali per ridurli, probabilmente da tre a due: “Su questo punto – ha detto Scicolone – pur nel pieno rispetto delle scelte del legislatore, riteniamo che sia un errore e che non si possa a priori dare un input che miri sempre e comunque, in via generale e astratta, alla riduzione degli attuali tre livelli. Riteniamo che l’attuale art. 23 del codice, rappresenti la soluzione ottimale e che la strada maestra sia sempre quella di arrivare a progetti di qualità, accurati e dettagliati, con i necessari approfondimenti tecnici e con il necessario tempo di cui devono potere disporre i progettisti. E questo soprattutto per gli interventi del Pnrr, per evitare problemi della fase di esecuzione dei lavori”.


fonte: teknoring