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I DPI di categoria III: quando utilizzarli e come gestirli


Vediamo quali specificità e criticità caratterizzano l’uso dei DPI di categoria III, legati esclusivamente ai rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili.


dispositivi di protezione individuale, abbreviati spesso con la sigla DPI, sono attrezzature progettate per essere indossate dai lavoratori allo scopo di proteggerli dai rischi. In questo articolo ci si concentrerà sui DPI di categoria III, partendo prima da una distinzione, per poi definirne l’uso corretto.

I DPI devono essere necessariamente scelti dal datore di lavoro, perché si tratta di un output del processo di valutazione dei rischi, che è sotto la sua esclusiva responsabilità. I singoli DPI devono essere di norma assegnati e destinati ad essere utilizzati da un solo lavoratore, per ovvie questioni igieniche, e devono obbligatoriamente essere forniti dall’azienda, come specifica non solo la legge, ma addirittura una convenzione dell’International Labour Organization, l’ILO, l’agenzia per il lavoro delle Nazioni Unite.


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Le tre categorie di DPI

Trattandosi di un’attrezzatura aziendale, il controllo delle condizioni di igiene, di manutenzione, riparazione e le sostituzioni che dovessero essere necessarie, devono tutte essere gestite dall’organizzazione, che è opportuno predisponga regole specifiche per questo scopo. Secondo il regolamento UE 425 del 2016, i cui contenuti sono stati recepiti nel nostro paese dall’ultimo aggiornamento del Decreto Legislativo 475 del 1992, i DPI sono distinti in tre categorie:

  •  La categoria I, per i DPI che proteggono esclusivamente dai rischi minimi di lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua, contatto con superfici calde che non superino i 50 °C, lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole), condizioni atmosferiche di natura non estrema.
 •  La categoria II per i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
 •  La categoria III, esclusivamente per i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili provocati da sostanze e miscele pericolose per la salute, atmosfere con carenza di ossigeno, agenti biologici nocivi, radiazioni ionizzanti, ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C, ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore, cadute dall’alto, scosse elettriche e lavoro sotto tensione, annegamento, tagli da seghe a catena portatili, getti ad alta pressione, ferite da proiettile o da coltello, rumore nocivo.

I DPI sono la tipologia di controllo del rischio considerata meno efficace all’interno della hierarchy of controls, il metodo definito dal National Safety Council per determinare sempre la migliore combinazione di protezioni che devono essere adottate per proteggere i lavoratori e che ha assunto forza di legge con l’articolo 15 del Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro.

Sono infatti meno validi della rinuncia al rischio, della sostituzione di ciò che pericoloso di ciò che non lo è o lo è di meno, dei controlli ingegneristici che separano con una barriera fisica il lavoratore dal pericolo, dei controlli amministrativi che hanno come obiettivo gestire l’approccio del lavoratore alla condizione pericolose, addestrando e informando, definendo procedure, istruzioni o utilizzando segnali visuali o acustici. Il motivo di ciò è che i DPI per essere utili, devono essere indossati e devono essere utilizzati correttamente; cosa che, con la pandemia, abbiamo visto essere difficile.

Quante persone, infatti, si sono rifiutate di portare le mascherine o le hanno utilizzate lasciando scoperto naso e bocca? In più, i DPI sono considerati il controllo di livello più basso proprio a causa del fatto che il lavoratore li deve indossare sul proprio corpo: in questa condizione, infatti, nel caso la protezione venga a mancare, non resta più nemmeno una distanza di sicurezza tra costui e la fonte di pericolo.

DPI di categoria III: alcune specificità

Come regola generale, l’utilizzo di un DPI deve essere sempre accompagnato dall’implementazione di misure di sicurezza che possono essere classificate ad un livello superiore nella gerarchia dei controlli. I DPI di categoria III, però, possono avere delle criticità a questo proposito, perché, per loro natura, gli eventuali controlli più efficaci non sono riusciti a ridurre significativamente il rischio residuo.

Anzi, normalmente, quando è necessario fare ricorso a DPI di categoria III, le misure di prevenzione e protezione adottate preliminarmente, al massimo possono avere raggiunto il risultato di limitare il numero dei lavoratori esposti al pericolo. Si tratta infatti di sbarramenti, ovvero controlli ingegneristici, per segregare le zone pericolose e utilizzare sistemi di segnaletica o procedure e permessi di lavoro – controlli amministrativi – per limitare l’accessibilità di queste aree al personale competente e attrezzato al proposito.

’etichettatura con il marchio CE

Tutti i DPI, per essere immessi in vendita, devono essere etichettati con il marchio CE che indica il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza (RES), nonché delle direttive di prodotto applicabili, come per le attrezzature. L’allegato II del regolamento UE 2016/425 descrive i RES per i DPI e il processo per la valutazione della relativa conformità dipende dalla categoria entro la quale questi ricadono.

Per i DPI di categoria I è sufficiente che il produttore applichi processi di controllo interno della produzione, sotto la sua esclusiva responsabilità.

Per quelli di categoria II è necessario che un organismo notificato esamini il progetto tecnico del DPI, certificando che soddisfa i RES applicabili. Un organismo notificato è un ente di certificazione o un laboratorio di prova autorizzato dall’autorità governativa nazionale e notificato alla Commissione Europea, per attuare i compiti legati all’applicazione delle procedure di valutazione della conformità di prodotti e servizi fissate dalle direttive europee. Una volta verificato il requisito, il produttore deve implementare un processo di controllo interno della produzione come per i DPI di categoria I.

I DPI di categoria III e la cura nella loro progettazione

Le particolari criticità delle condizioni di utilizzo dei DPI di categoria III hanno come conseguenza la necessità che la progettazione di queste attrezzature sia particolarmente curata, e il processo di produzione tenuto sotto controllo con un’attenzione speciale. La valutazione di conformità dei DPI di categoria III prevede, oltre all’esame dell’organismo notificato, il controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, effettuate ad intervalli casuali o la verifica conformità al prototipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione.

Il Capo II del Titolo III del Decreto Legislativo 81 del 2008 definisce le responsabilità in materia di utilizzo dei DPI. All’articolo 76 si legge che devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, essere idonei alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, e poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche in queste condizioni, la propria efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti nonché la comodità di utilizzo per il lavoratore. Si tratta di caratteristiche devono essere valutate in tre condizioni: quando il DPI viene progettato e prodotto, e per questo motivo ce le ritroviamo tra i RES del regolamento UE 2016/425, quando viene scelto dal datore di lavoro e quando viene utilizzato dal lavoratore. La progettazione ed esecuzione, si è visto, è gestita attraverso i controlli previsti dal regolamento. Il datore di lavoro è responsabile per la loro scelta, e per l’utilizzo da parte dei lavoratori.

Una volta che, seguendo il processo combinato della valutazione dei rischi e della definizione dei sistemi di prevenzione e protezione attraverso la gerarchia dei controlli, si sia determinato che un particolare DPI deve essere utilizzato, è necessario che uno specialista analizzi i dati della valutazione dei rischi per determinare le caratteristiche tecniche, allo scopo di individuare il modello più adatto.

Specialmente negli ultimi anni si è sviluppata un’enorme offerta commerciale ed è aumentata la qualità media dei prodotti disponibili, per cui le informazioni precise delle condizioni di lavoro nelle quali il DPI dovrà essere indossato e delle specifiche qualitative e quantitative del rischio (ad esempio, entità del rumore o della presenza di inquinanti) è un elemento fondamentale che deve essere unito alla padronanza dell’uso dello specifico DPI e alla conoscenza dei cataloghi disponibili, per fare la scelta più oculata.

Obblighi del datore di lavoro sulle modalità di uso della III categoria di DPI

Il datore di lavoro deve trasmettere al lavoratore le informazioni sulle circostanze in cui è necessario questi utilizzi i DPI, nonché sulle modalità del loro utilizzo, incluso l’adattamento alle esigenze ergonomiche, attraverso interventi di formazione, la distribuzione di istruzioni per iscritto e l’affissione della segnaletica indicata dalla valutazione dei rischi.

L’articolo 77 del Testo Unico continua considerando che, se il DPI è classificato di categoria III, è necessario sottoporre il lavoratore ad interventi di addestramento, che sono attività pratiche che hanno il fine di fare apprendere il loro utilizzo. La recente modifica della normativa ha stabilito che l’addestramento debba essere registrato, certificando l’ovvio; gli interventi possono dover fare riferimento a requisiti legali, ma è fortemente consigliato che siano integrati dall’azienda, valutando le ragioni che hanno reso necessaria questa scelta, nonché le condizioni reali dell’utilizzo dei DPI.

Per la stessa definizione di categoria III, il corretto uso di questo tipo di attrezzature può salvare da incidenti mortali o permanentemente invalidanti, per cui è prudente eseguire una approfondita valutazione dei rischi connessi al loro utilizzo, e se il suo risultato individua requisiti più rigorosi di quelli normativi, è opportuno rispettarli.

fonte: teknoring