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INL: sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione della sicurezza


L’Ispettorato Nazionale fornisce chiarimenti sull’attività ispettiva dei servizi di prevenzione in merito al lavoro irregolare.


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 – decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. L’INL fornisce chiarimenti sull’attività ispettiva dei servizi di prevenzione in merito al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I al D.L.gs n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro, TUSL).

Con la nuova circolare, l’INL ribadisce la necessità di intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL. Anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte. Al fine di promuovere un approccio uniforme alle verifiche ispettive, gli Uffici dovranno favorire la costituzione di gruppi di intervento integrati. Anche con la partecipazione di personale tecnico.

Sospensione attività imprenditoriale: INL e valutazione rischi

In merito alle violazioni relative all’Allegato I, la sospensione sarà adottata in presenza di una serie di condizioni. A cominciare dalla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR). Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, la sospensione decorrerà dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. La mancata elaborazione del DVR sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo. Va tuttavia considerato che per talune fattispecie l’assenza del DVR non è oggetto di prescrizione. Tra queste:

  • attività che espongono i lavoratori a rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni, manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
  • iniziative caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.

Piano di Emergenza e formazione

Il provvedimento di sospensione attività imprenditoriale varrà solo nel caso in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano (art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008). La mancata elaborazione del Piano sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo. Altra tematica, la mancata formazione ed addestramento: la sospensione va adottata quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento. Tali circostanze concernono le seguenti fattispecie del TUSL:

  • utilizzo di attrezzatura da lavoro (Articolo 73, in combinato disposto con art. 37);
  • uso di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito (Articolo 77, comma 5);
  • sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (Articolo 116, comma 4);
  • lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi (Articolo 136, comma 6);
  • formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi (Articolo 169).

Prevenzione, protezione e POS

Il provvedimento di sospensione va adottato quando il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP. Per la revoca del provvedimento, si dovrà esibire la documentazione, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP. Spazio poi alla mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS), da punire ai sensi dell’art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all’articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL. L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria. Va ricordato che l’art. 96, comma 1-bis, del Testo Unico esclude l’obbligo di redazione del POS relativamente “alle mere forniture di materiali o attrezzature”. La mancata elaborazione del POS sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Sospensione attività imprenditoriale: linee elettriche e cadute dall’alto

La sospensione trova applicazione anche nei casi di mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e di protezioni verso il vuoto. Dispositivi di sicurezza che risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Stesso discorso per l’assenza delle armature di sostegno. Altre fattispecie previste:

  • lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La sospensione avrà luogo “in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX”;
  • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Contatti diretti e indiretti

La sospensione partirà anche in caso di mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) o il loro mancato funzionamento. Altro caso: l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. La disposizione consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica. La revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta all’ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite in riferimento all’allegato I, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività.

La Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 è disponibile in free download di seguito



Fonte: teknoring