Computa & Compara News

Quando possono essere erogati gli incentivi per funzioni tecniche?


Mims: ciò che rileva è l’effettiva occorrenza di una delle attività incentivate, sull’indefettibile presupposto che vi sia a monte una “gara”.


Il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (Mims) ha pubblicato il Parere n. 1087 del 2 novembre 2021, sul riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del dlgs. n. 50/2016.
Alla struttura del Mims era stato prospettato il seguente caso: a seguito della conclusione di un accordo quadro, senza gara, con un solo operatore economico, questo comune con apposito contratto di servizio ha provveduto ad affidare il servizio di trattamento dei rifiuti urbani e della frazione organica a tale operatore economico. In tale situazione, è ammesso il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche?
La risposta al quesito posto è affermativa. Infatti, l’elencazione delle funzioni incentivabili (secondo comma dell’art. 113) è riferita a particolari “attività”, il cui espletamento sia richiesto dalla complessità del procedimento cui esse attengono, quindi non ad una particolare categoria di contratti.

Effettiva occorrenza delle attività incentivate

Secondo la giurisprudenza consultiva della Corte dei Conti, una volta ammesso il ricorso a tali forme d’incentivazione anche per gli appalti di servizi e forniture, ciò che rileva, ai fini della riconduzione o meno della fattispecie entro lo spazio di applicabilità della norma, non è l’utilizzo di determinati meccanismi di approvvigionamento, quanto l’effettiva occorrenza di una delle attività incentivate, vale a dire:
  • programmazione della spesa per investimenti,
  • verifica preventiva dei progetti,
  • predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici,
  • responsabile unico del procedimento,
  • direzione dei lavori,
  • direzione dell’esecuzione,
  • collaudo tecnico amministrativo,
  • verifica di conformità,
  • collaudatore statico.
Il fatto che si proceda mediante Consip non è dunque di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come d’altra parte si evince anche dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale” che implicitamente prevede la possibilità di destinare quota del fondo ai dipendenti interni, ove ne ricorrano le condizioni.

Incentivi funzioni tecniche, deve esserci una gara a monte

Il Supporto, tuttavia, evidenzia che permane, anche in questo caso, indefettibile il presupposto che vi sia a monte una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo.
In termini più generali, le previsioni legislative inerenti all’acquisto di beni e servizi mediante strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip, Mepa, eccetera) rispondano ad esigenze di semplificazione e razionalizzazione del procedimento di provvista della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, laddove l’ente sia tenuto o decida di far ricorso a tali modalità di approvvigionamento, le attività indicate nell’art. 113 potrebbero, in concreto, non realizzarsi, con conseguente impossibilità di procedere alla erogazione dei connessi incentivi. Ad ogni modo, nel caso in cui le attività incentivabili siano state espletate, si conferma che è possibile erogare gli incentivi.

Il Parere n. 1087 del 2 novembre 2021 è disponibile in free download di seguito.



Fonte: teknoring