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Pubblicati gli aggiornamenti del Testo Unico della Sicurezza sul lavoro


Pubblicati gli ultimi aggiornamenti del D.Lgs. 81/2008 che contengono novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


La legge di conversione del “decreto fisco-lavoro” (D.L. 146/2021) introduce alcune importanti novità circa il Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/08), attuando una vera e propria riforma della norma.

Probabilmente, sulla scia dell’ondata di incidenti sul lavoro dell’ultimo periodo, secondo molti a causa dell'”overbooking” lavorativo legato ai benefici fiscali, vengono introdotte alcune importanti novità, per mettere un po’ di ordine in alcuni aspetti precedentemente “trascurati“.

Le misure si focalizzano in particolar modo verso una maggiore attenzione all’attività di vigilanza e migliorano il coordinamento dei soggetti che assicurano il rispetto delle disposizioni di sicurezza.

In totale gli articoli interessati dai cambiamenti sono 14 e sono trattati dagli articoli 13 e 13 bis della norma e poi viene radicalmente cambiato l’allegato I del TUS.

Analizziamo gli aspetti che più ci interessano.


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Testo Unico Sicurezza: nuovi obblighi per il datore di lavoro

La prima e forse più innovativa novità riguarda la formazione del datore di lavoro. È sempre stato abbastanza “strano” che proprio il datore di lavoro, da cui dipendono tutte le altre figure per le quali è richiesta specifica formazione ed informazione, avesse quasi un lasciapassare circa la propria formazione, considerate le prescrizioni veramente minimali a suo carico.

Adesso dovrà avere una formazione adeguata e specifica che diventa  obbligatoria ed anche, giustamente, oggetto di  aggiornamento periodico, in base al lavoro e ai compiti svolti.

Verranno inoltre individuate, entro il 30 giugno 2022, la durata e i contenuti minimi e le modalità di tale formazione obbligatoria, le modalità della verifica finale di apprendimento e le verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Questo è il primo e giusto cambiamento di rotta, di cui si sentiva il bisogno,  che si completa individuando un altro passo fondamentale, ossia l’obbligo di nomina del preposto ai fini dell’attività di vigilanza, considerato che il datore di lavoro non può presenziare ovunque ed è giusto che ci sia chi ne fa le veci in ogni realtà operativa.

In realtà, almeno in alcune aule dei tribunali, esisteva già il cosiddetto “preposto di fatto”, ossia l’equivalente del più altro in grado in ambito militare e quindi questa novità non è altro che la trasposizione in una norma di quella che potremmo definire una consuetudine riconosciuta dalla giurisprudenza.

L’aggiornamento periodico in presenza e obblighi del preposto

Inoltre, l’art. 7 ter prevede, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, che le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenzacon cadenza biennale e comunque quando vi sia una evoluzione dei rischi o  l’insorgere di nuovi rischi aziendali.

La norma ha anche approfondito con l’art. 19 i suoi obblighi e responsabilità, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare il comportamento non conforme eventualmente riscontrato in ambito lavorativo e, addirittura, in caso di inosservanza alle indicazioni impartite, di interrompere le attività lavorative ritenute pericolose e di informare i propri superiori.

La sospensione dell’impresa in caso di lavoro sommerso

Altro tassello importante, dovuto all’escalation di lavoro nero dell’ultimo periodo, è l’introduzione della sospensione dell’impresa in caso di lavoro sommerso. L’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che l’Ispettorato adotti un provvedimento di sospensione, quando riscontri il 10 per cento dei lavoratori occupati, in assenza di preventiva comunicazione.

Testo Unico Sicurezza: l’addestramento e il nuovo registro

Infine un cenno al comma 5 dell’articolo 37 del TUSL, in tema di addestramento, che viene modificato precisando che le modalità dell’addestramento nell’uso corretto ed in sicurezza di attrezzature, macchine ed impianti, sostanze e DPI, individuando anche un nuovo registro delle esercitazioni applicate.
In altre parole, si tende ad un più attento approccio alla tematica della sicurezza che finalmente si sposta dal mondo delle “carte” a quella dei “fatti”, con una giusta attenzione all’esperienza vera e propria.

Fonte: teknoring