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Prorogato al 19/04 il termine per comunicare le spese condominiali 2021


Sono compresi gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.


Nuova proroga per la comunicazione delle spese edilizie condominiali.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha ulteriormente prorogato fino al 19 aprile 2022 il termine entro cui gli amministratori di condominio devono comunicare all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, i dati relativi alle spese sostenute nel 2021 dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La nuova proroga segue il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 83833 del 16 marzo 2022, con il quale l’Agenzia delle Entrate, rinviando dal 16 marzo al 7 aprile il termine per l’invio dei dati, aveva accolto le esigenze manifestate dagli operatori per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata. L’ulteriore proroga, decisa per gli stessi motivi, viene prevista senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022, considerato che l’articolo 10-quater, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, introdotto dalla legge di conversione n. 25 del 28 marzo 2022, proroga dal 30 aprile al 23 maggio 2022 la data a partire dalla quale l’Agenzia rende disponibile la dichiarazione precompilata 2022 relativa all’anno 2021.

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Comunicazione spese edilizie condominiali, cosa indicare

La Comunicazione deve indicare:

  • la tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di intervento ammesso al Superbonus 110%);
  • l’ammontare delle spese detraibili sostenute dal condominio;
  • i dati del condominio e dell’amministratore di condominio;
  • i dati dei singoli condomini e le quote di spesa da essi sostenute;
  • le eventuali cessioni del credito già intervenute.

L’invio deve essere effettuato telematicamente tramite Entratel o Fisconline. Ad occuparsi dell’invio può essere in prima persona l’amministratore o, in alternativa, un intermediario abilitato (ad esempio un Dottore Commercialista) appositamente incaricato dal condominio.

Ci sono tre tipologie di invio:

  • ordinario, ossia il primo invio della Comunicazione o un successivo invio i cui dati si aggiungono a quelli precedentemente comunicati;
  • sostitutivo, quando si intende sostituire una precedente Comunicazione inviata e acquisita con esito positivo;
  • annullamento, per eliminare i dati di un precedente invio.

Non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condomino di esercitare opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.

In caso di rimborso totale non è possibile per i condòmini usufruire della detrazione IRPEF. Pertanto, l’Amministratore non dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa a tali spese per lavori effettuati sulle parti comuni né rilasciare ai condòmini la relativa certificazione.

In caso di rimborso parziale delle spese sostenute per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, invece, l’Amministratore dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione indicando esclusivamente le spese effettivamente rimaste a carico del condominio, con le relative quote attribuite ai condòmini. Allo stesso modo andrà compilata la certificazione da rilasciare ai condòmini.

Le informazioni relative alle pertinenze devono essere comunicate insieme a quelle delle unità immobiliari abitative a cui sono associate.

Se i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In quest’ultimo caso il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto.

Fonte: teknoring