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Superbonus: nuovi chiarimenti per gli interventi in un condominio minimo


Per gli interventi sulle parti comuni può essere usato il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti connessi.


L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 809/2021, fornisce chiarimenti sul Superbonus per interventi antisismici e di efficientamento energetico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di un edificio che costituisce un “condominio minimo“.
La proprietaria di due immobili siti in un condominio del quale fanno parte altri 3 immobili di proprietà del marito, pone una serie di quesiti in relazione alla prospettata demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, realizzando interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio nonché antisismici usufruendo del Superbonus per lavori “trainanti” oltre alla sostituzione dell’impianto termico condominiale quale intervento ” trainato”. Trattandosi di un “condominio minimo” non è stato richiesto un codice fiscale né è stato nominato un amministratore, ma è stata sottoscritta una scrittura privata con la quale si prevede che le spese verranno sostenute da ciascun condòmino nella misura del 50% del totale.

Superbonus condominio minimo, i pagamenti

L’Agenzia, con riferimento alla possibilità per i condòmini di un condominio minimo di pagare indifferentemente ognuno la propria quota al fornitore (con fatture intestate ai singoli condòmini) o di incaricare uno di essi di effettuare il pagamento del totale (con fatture intestate al condòmino incaricato), precisa che:
  • per beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice fiscale e possono utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Resta fermo che è necessario, comunque, dimostrare che gli interventi sono effettuati su parti comuni dell’edificio;
  •  le fatture devono essere emesse nei confronti del condòmino, o di entrambi i condòmini, che effettua, ovvero effettueranno anche i correlati adempimenti;
  • le detrazioni spettano anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.
E’, tuttavia, necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta. Ciascun condòmino, inoltre, indipendentemente dalla scelta operata dall’altro, potrà decidere di beneficiare direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, o di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Limite di spesa per la sostituzione della caldaia

Relativamente all’individuazione del limite di spesa ammesso al Superbonus per l’intervento “trainato” di sostituzione della caldaia di riscaldamento condominiale con una alimentata da biomasse combustibili, l’Agenzia precisa che tale intervento è ammesso al Superbonus solo se eseguito congiuntamente ad un intervento finalizzato all’efficienza energetica “trainante” e sempreché gli interventi assicurino nel loro complesso il miglioramento di due classi energetiche, oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e a condizione che i lavori siano effettivamente conclusi.
La condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Ciò implica che le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi trainati finalizzati al risparmio energetico, l’aliquota del 110 per cento si applica “nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente”; nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

Con riferimento alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili a servizio dell’edificio, l’ammontare massimo di detrazione spettante è pari a 30.000 euro, il limite di spesa ammesso al Superbonus, è pari a 27.273 euro ed è commisurato all’intervento effettuato sull’edificio.

Superbonus condominio minimo: costi per interventi collegati (installazione di grate)

Con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute per l’installazione delle grate, l’Agenzia chiarisce che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato e che un tecnico abilitato attesti non solo la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Quindi, nel caso di specie, l’Istante potrà fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per l’installazione delle grate qualora il tecnico abilitato attesti che le stesse sono collegate alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati. In caso contrario, per tali spese l’Istante potrà eventualmente fruire, nel rispetto dei requisiti e nei limiti normativamente previsti, della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia. In tal ultimo caso, tuttavia, che relativamente a tale spesa non potrà essere esercitata l’opzione della cessione del credito.

La Risposta n. 809 del 14 dicembre 2021 è disponibile in free download qui di seguito


Fonte: teknoring