Computa & Compara Interviste Materiali News

Superbonus 110%: la Guida dell’Agenzia delle Entrate


Interventi trainanti e trainati, asseverazioni, beneficiari e misura della detrazione fiscale, opzioni per usufruire della detrazione come sconto o come credito d’imposta, comunicazione dell’opzione. L’Agenzia delle Entrate aggiorna la sua guida sul Superbonus.


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato a luglio 2020 e aggiornato a settembre 2021 la guida informativa sul Superbonus 110% introdotto dagli articoli 119 e 121 del cd Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020), che prevede una detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 , per specifici interventi cd “trainanti”:
  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per un ammontare complessivo delle spese pari a:
– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno  di edifici plurifamiliari;
– 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
– 30.000 euro per singola unità immobiliare;
– 20.000 euro per interventi sulle parti comuni degli edifici, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
– 15.000 euro per interventi sulle parti comuni degli edifici, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari  che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • interventi antisismici (sismabonus), compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei interventi indicati al periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

Interventi “trainati”

Il Superbonus spetta anche per ulteriori tipologie di interventi “trainati”, cioè eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti:

  • efficientamento energetico (ecobonus), con miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento; il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, con cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche, su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione.

Asseverazioni e Superbonus

Per gli interventi di efficientamento energetico, è richiesta l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per gli interventi antisismici, è richiesta l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico va trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione.
I tecnici abilitati rilasciano le attestazioni ed asseverazioni previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Beneficiari della detrazione

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte
del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Misura della detrazione

Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, nè essere chiesta a rimborso.

Le opzioni per usufruire della detrazione con il Superbonus

Un’importante novità introdotta dal Decreto Rilancio è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in favore di:
  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi,
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti),
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

Tale possibilità, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche quelli di:

  • recupero del patrimonio edilizio (manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici);
  • riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus, quali:

– sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi,
– interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici,
– interventi finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;

  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24.

Per l’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai Caf;
  • la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico,  che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

Il visto di conformità

Dal 12 novembre 2021, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, si applica l’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, che prevede, per il Superbonus e anche per i bonus diversi, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione.
Tale obbligo non sussiste per i contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate.

L’obbligo del visto di conformità si applica anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Fatti salvi questi casi, il visto di conformità va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti Il visto sull’intera dichiarazione  assorbe l’obbligo del visto di conformità.

L’attestazione della congruità delle spese

L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.
Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”), con i relativi allegati.
La congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute.

La comunicazione delle opzioni

Per interventi effettuati sulle singole unità  immobiliari, la comunicazione delle opzioni relative alle spese andrà  effettuata:
  • in caso di lavori non agevolabili con i Superbonus 110%, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
  • in caso di lavori agevolabili con i Superbonus 110%, direttamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità  sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione andrà  comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.

Il modello di comunicazione dovrà  contenere i seguenti elementi:

  • codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita l’opzione,
  • tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito),
  • tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110 per cento),
  • anno di sostenimento e importo della spesa,
  • ammontare della detrazione spettante,
  • dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento,
  • codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito,
  • codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità  e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell’asseverazione tecnica e di congruità  del prezzo per gli interventi con detrazione al 110%.

Le nuove semplificazioni

Il decreto legge n. 77/2021 ha introdotto importanti semplificazioni sulla documentazione da presentare per l’esecuzione degli interventi. In particolare, è stato previsto che gli interventi che danno diritto al Superbonus,
compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila).
Nella Cila devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
La presentazione della Cila non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr n. 380/2001.
Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001 sono esclusivamente le seguenti:
  • la mancata presentazione della Cila,
  • la realizzazione degli interventi in difformità della Cila,
  • l’assenza dell’attestazione dei dati che la Cila deve contenere,
  • la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione dell’intervento. Per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata.
Infine, alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (documento previsto dall’articolo 24 Dpr n. 380/2001).

Controlli

fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvederà  al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi.

Fonte: teknoring /Agenzia Delle Entrate