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Sicurezza sul lavoro: quali modifiche sono in vigore?


Obiettivi, novità per INL, SINP e sanzioni. Le ultime modifiche al D.lgs.81/08, pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 22/10/2021.


Il Decreto Legislativo 81/08 o D.lgs.81/08 aggiornato definisce le nuove disposizioni in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Le novità sono in vigore dal 22 Ottobre 2021.

Con il Decreto-legge n. 146/2021 al Capo III, articolo 13, il Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, approva nuove regole in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quali sono gli obiettivi del d.lgs.81/08 aggiornato?

Le modifiche indicate dal ministro sono principalmente finalizzate ad incentivare e semplificare:

  • l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro;
  • il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.

Come cambia l’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro

Tra le misure previste dal D.lgs. 81/08 aggiornato vi sono:

  • il Coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, con conseguenti modifiche al DPCM del 21 Dicembre 2007;
  • un ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambiti della salute e sicurezza sul lavoro;
  • un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale.

Come cambia il SINP, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro

Le modifiche del D.lgs. 81/08 includono anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta ad una definitiva messa a regime e ad una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

Sanzioni

È stato stabilito che gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione andranno ad integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl.

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: scatterà in presenza del 10%, e non più del 20%, del personale “in nero” sul luogo di lavoro, così come l’individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi.

In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini dell’adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni di prevenzione individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

INL, più risorse e investimenti in tecnologie nel D.lgs. aggiornato

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagnerà:

  • un rilevante aumento dell’organico, di cui è prevista l’assunzione di 1.024 unità,
  • un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023, per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza,
  • un aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Fonte: teknoring