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Caro materiali: no alle compensazioni per analogia


Il Ministero delle infrastrutture spiega: l’elenco dei materiali è tassativo e non può essere esteso a elementi simili.


L’elenco dei materiali e dei prodotti, allegato ai decreti con cui il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) rileva le variazioni di prezzo, è tassativo e non può essere ampliato per analogia.

Con una risposta fornita ad una stazione appaltante dal Servizio Supporto Giuridico, il Mims ha spiegato che si può ottenere la compensazione dell’aumento dei prezzi solo ed esclusivamente per i materiali e i prodotti presenti in elenco, ma non per quelli simili.

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Caro materiali, il caso

Una stazione appaltante si è rivolta al Mims spiegando che nel 2018, sulla base di un’offerta presentata nel 2017, ha stipulato un contratto di manutenzione e gestione degli impianti di climatizzazione con un’impresa.

L’impresa nel primo semestre 2021 ha installato due split per un importo pari a 3mila euro per ogni split e ha chiesto, ai sensi del DL 73/2021, la compensazione dei maggiori costi sostenuti.

Come riferimento per la richiesta, l’impresa ha utilizzato la variazione percentuale del prezzo del gruppo refrigeratore, indicata nella tabella allegata al DM 11 novembre 2021.

La stazione appaltante ha sollevato un problema applicativo: per il gruppo refrigeratore, l’Allegato 2 del DM 11 novembre 2021 ha individuato, per l’anno 2017, un prezzo medio di 34.885,50 euro e un aumento dell’11,19% del prezzo per il primo semestre 2021.

La stazione appaltante sottolinea che, utilizzando la formula contenuta nella circolare del 25 novembre 2021, che ha fornito le modalità con cui calcolare gli aumenti, si ottiene il seguente risultato: 11,19% (variazione percentuale) – 10% (alea) = 1,19%. Applicando questa percentuale al prezzo medio del refrigeratore, si ottiene 1,19% * 34.885,50 (prezzo medio refrigeratore) = 415,14 (euro) *2 (quantità) = 830,28 euro.

Secondo la stazione appaltante, l’impresa così riceverebbe una compensazione sproporzionata rispetto al costo sostenuto e ha chiesto se, in tali casi, le parti possono accordarsi per quantificare diversamente l’entità della compensazione.

Caro materiali, elenco tassativo

Il Mims ha dedotto che il prodotto installato dall’impresa, per un valore di 3mila euro, è diverso da quello del gruppo refrigeratore presente nella tabella allegata al DM 11 novembre 2021, che ha un prezzo medio di 34.885,50 euro.

Il Mims ha infatti chiarito che il gruppo refrigeratore, inserito nell’elenco, è riferito ad un refrigeratore d’acqua con raffreddamento ad aria avente potenza frigorifera nominale di 79 kW.

Il Servizio Supporto Giuridico ha spiegato che, qualora un materiale non sia compreso nell'elenco allegato al decreto che rileva le variazioni percentuali dei prezzi, per esso non si potrà procedere alle compensazioni previste dalla norma.

Tale elenco, continua il Mims, è da ritenersi tassativo e non estendibile in via analogica ad ulteriori prodotti merceologici.


fonte: edilportale