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Rincari dei materiali: come richiedere le compensazioni


Dal MIMS le modalità operative per calcolare gli importi degli aumenti da richiedere entro il 9 dicembre.


Per i materiali da costruzione per i quali il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ha rilevato aumenti superiori all’8%, le imprese riceveranno una compensazione calcolata sul prezzo medio indicato nel DM 11 novembre 2021 pubblicato qualche giorni fa.

Le istruzioni operative sono state rese note con la Circolare del 25 novembre 2021 del MIMS.

Gli appaltatori devono presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro il 9 dicembre 2021 (15 giorni dal 23 novembre 2021, data di pubblicazione del DM 11 novembre 2021). L’istanza dovrà indicare i materiali da costruzione per i quali il DM ha rilevato variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto.

Spetta al direttore dei lavori il compito di accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo, e di determinare l’ammontare della compensazione.

In particolare, in relazione alle lavorazioni effettuate nel primo semestre del 2021 e presenti in contabilità, il direttore dei lavori, sulla base delle previsioni progettuali:
- per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
- per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

Qualora un singolo materiale sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne l’incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, oppure, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.

Il responsabile del procedimento o il dirigente preposto convaliderà tali conteggi, verificherà la disponibilità di somme nel quadro economico del singolo intervento, nonché, ove occorra, richiederà alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, ed effettuerà il pagamento.

La Circolare contiene, infine, alcuni esempi applicativi di calcolo della compensazione.


Gli aumenti dei costi dei materiali e le compensazioni del Governo

La rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, relative al primo semestre del 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, è stata decisa con il Decreto Sostegni bis, a seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione e delle conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti.

Per far fronte alla situazione, il Governo ha istituito un Fondo da 100 milioni di euro, così ripartito: 34 milioni di euro alle piccole imprese, 33 milioni di euro alle medie imprese e 33 milioni di euro alle grandi imprese.

Le variazioni percentuali rilevate dal MIMS sono state messe nero su bianco con il Decreto 11 novembre 2021.

La Circolare di ieri spiega che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal DM 11 novembre 2021 con riferimento alla data dell’offertaeccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.

Per i contratti sottoposti al regime del Codice dei contratti (Dlgs 50/2016), le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice.

Fonte: Edilportale