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Caro materiali, ripartiti i 100 milioni del Fondo per l’adeguamento dei prezzi


Pubblicato in GU il decreto con le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione.


Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha emesso il decreto 30 settembre 2021 con le modalità di utilizzo del Fondo per l‘adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione (art. 1-septies, comma 8, dl n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021.

La legge dispone che vengano rilevate, per i contratti in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione.

Compensazione aumento prezzi materiali: istanze entro 15 giorni

Le istanze di compensazione per variazioni in aumento devono essere presentate, a pena di decadenza, dall’appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale.

Si può far fronte alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante.

I destinatari del Fondo

Le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, garantiscono la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell’assegnazione delle risorse. Il Fondo è ripartito in tre categorie:

piccola impresa” (in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del dpr n. 207/2010 o della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all’art. 61 del dpr n. 207/2010). A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro 34.000.000;

media impresa” (in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all’art. 61 del dpr n. 207/2010). A detta categoria, è assegnata una dotazione pari ad euro 33.000.000;

grande impresa” (in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui
all’art. 61 del dpr n. 207/2010). A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro
33.000.000.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta dall’impresa mandataria, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato.

Documentazione da presentare

I soggetti richiedenti le risorse devono inviare:

  • la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa;
  • l’attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di appartenenza dell’impresa richiedente;
  • la dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie per far fronte alla suddetta compensazione.
La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, è determinata rapportando l’ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all’importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d’impresa. 

La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvederà a comunicare ai soggetti richiedenti l’assegnazione delle risorse.

Decreto 30 settembre 2021 Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione


Fonte:teknoring