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Caro materiali e sostegno a imprese: le nuove misure nel Decreto aiuti


Per contrastare l’aumento dei prezzi e sostenere imprese e famiglie, il Governo ha adottato il decreto 5 aprile 2022 del Mims sul Fondo per la compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e il Decreto Aiuti del 2 maggio 2022.


Per contrastare l’aumento dei prezzi e sostenere imprese e famiglie, sono state adottate alcune misure da parte del Governo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 5 aprile 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) sul Fondo per la compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e il cd. decreto Aiuti, licenziato il 2 maggio 2022.



Caro materiali: semplificazioni per la richiesta di compensazione

Il decreto Mims ripartisce il Fondo per l’adeguamento dei prezzi, avente una dotazione complessiva di cento milioni di euro per il secondo semestre dell’anno 2021, nel seguente modo:

a) il 34 per cento alla categoria “piccola impresa”;
b) il 33 per cento alla categoria “media impresa”;
c) il 33 per cento alla categoria “grande impresa”.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla rilevazione degli aumenti dei prezzi dei materiali, le Stazioni Appaltanti possono inviare la richiesta di accesso al Fondo, utilizzando la piattaforma raggiungibile attraverso il link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it, e compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l’apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Il modulo disponibile sulla piattaforma contiene le seguenti informazioni, fornite ed attestate sotto la responsabilità del richiedente:

a) dati principali del contratto d’appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d’urgenza;
b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
c) data di presentazione dell’istanza di compensazione da parte dell’appaltatore;
d) categoria di appartenenza dell’impresa richiedente;
e) importo della compensazione richiesta dall’impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre dell’anno 2021;
f) entità delle risorse finanziarie utilizzabili in relazione alla domanda di compensazione presentata dall’appaltatore;
g) importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse utilizzabili;
h) entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo;
i) estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della stazione appaltante.

Le tempistiche

Per ridurre i tempi di assegnazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell’anno 2021, in relazione alle istanze presentate entro i termini previsti, l’esistenza dei requisiti e dei presupposti per l’accesso a detto Fondo può essere dimostrata anche mediante apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dalle Stazioni Appaltanti.

Prima di presentare richiesta di accesso al Fondo, le Stazioni Appaltanti devono procedere ai pagamenti utilizzando le risorse proprie accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento o le altre risorse disponibili derivanti, ad esempio, dai ribassi d’asta, senza attendere la distribuzione del Fondo.

Il Decreto Aiuti: taglio delle accise fino all’8 luglio

Il Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022, ha approvato un decreto legge con misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Il decreto dispone che, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022, le aliquote di accisa di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

Altre misure in cantiere comprendono:

  • un monitoraggio anti-speculazioni alla pompa del Garante che potrà avvalersi della Guardia di Finanza;
  • un nuovo allargamento del bonus sociale (realmente automatico) per le bollette di luce e gas fino al tetto Isee di 14-15mila euro;
  • un intervento sul cuneo fiscale sotto forma di un contributo diretto una tantum di 200 euro in busta paga, o, in alternativa, la riduzione sui contributi dal lato del lavoratore (si parla di 0,8 punti);
  • un aumento della tassa sugli extra-profitti delle grandi imprese.

Fonte: teknoring