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Il Decreto Bollette ridefinisce il concetto di ristrutturazione edilizia


Risolta finalmente la questione degli interventi sugli immobili ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo culturale e paesaggistico.


Ristrutturazione edilizia: ridefinito il concetto. Il Decreto Legge n. 17/2022 – c.d.Decreto Bollette –  tra le altre importanti novità in tema di semplificazioni, una norma dalla portata dirompente, che introduce sostanziali modifiche agli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001, (c. d. Testo unico dell’edilizia)

Si tratta dell’articolo 28, comma 5 bis del DL 17/2022, che è intervenuto in maniera incisiva sulla struttura stessa degli articoli citati, sostanzialmente ridefinendone portata e contenuto.


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La modifica dell’articolo 3 del D.P.R. 380/01: ridefinito il concetto di ristrutturazione edilizia

Il comma 5 bis dell’art. 28 del DL 17/2022, come detto, reca modifiche agli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) in materia di interventi edilizi su edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In particolare, la lettera a) dell’articolo 28, modifica l’art. 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del D.P.R. 380/2001, stabilendo espressamente che: tra gli interventi di ristrutturazione edilizia in esso disciplinati, non rientrano quelli riferiti ad edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004.

Giova ricordare, sinteticamente, che per il citato articolo 3, come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), si intendono per interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli edifici esistenti, mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Gli interventi che possono essere realizzati, ai sensi dell’art. 22 del Testo unico dell’edilizia

Tali interventi possono essere realizzati, ai sensi dell’art. 22 del Testo unico dell’edilizia, a seguito di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) comunale territorialmente competente.

La novella in commento, esclude gli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 142/2004 dal novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, come sopra descritti, anche laddove siano rispettati i seguenti parametri di legge:

  • il mantenimento di sagoma;
  • i prospetti;
  • la linea di sedime, le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente;
  • l’assenza di incrementi di volumetria.

La modifica dell’articolo 10 del D.P.R. 380/01

Pe effetto e conseguenza diretta della novità introdotta dalla lettera a) dell’art. 28, comma 5 bis del DL 17/2022, la successiva lettera b) del medesimo comma, modifica il testo dell’art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001.

Si stabilisce, infatti, che sono subordinati a permesso di costruire:

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004;
  • il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree;

in entrambi i casi, ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

Interventi di ristrutturazione edilizia: quando permane la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio?

Alla luce delle novità introdotte, possiamo, in conclusione affermare che:

  • tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, non rientrano quelli relativi ad immobili ubicati in aree tutelate, secondo l’art. 142 del D. Lgs. 42/04;
  • gli interventi di demo-ricostruzione di edifici sottoposti a vincolo paesaggistico che avvengano con modifiche sostanziali di sagome, prospetti e volumetrie, costituiscono sempre trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Sarà, dunque, necessaria, in tali ipotesi, l’acquisizione preventiva del titolo costituito dal permesso di costruire.

DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17 – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.


Fonte: teknoring