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Bonus facciate: il condomino non può impedire l’installazione del ponteggio


Tribunale di Firenze: l’opposizione rischierebbe di far scadere i termini di legge e di far perdere le agevolazioni.


Se un condominio ha deliberato la realizzazione di interventi agevolati con le detrazioni fiscali, e nessuno ha impugnato la delibera, il singolo condomino non può opporsi all’installazione del ponteggio. 

Negare il montaggio del ponteggio davanti al proprio immobile, potrebbe infatti comportare la perdita delle agevolazioni e un danno economico a carico del condominio.

È la conclusione cui è arrivato il Tribunale di Firenze con la sentenza 5460/2022. I giudici si sono pronunciati sul ricorso, presentato da un condominio, contro un condomino che non vuole consentire l’installazione del ponteggio per la realizzazione di lavori agevolati con il Superbonus e il bonus facciate.



Superbonus e bonus facciate in condominio: il caso

L’assemblea di condominio ha deliberato la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle facciate, dei balconi, dei lastrici e del vano scala e ha sottoscritto il contratto con un’impresa.

Nel contratto è prevista la cessione del credito all’impresa ed è stabilito che, in caso di mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali, il condominio dovrà pagare tutto l’importo dei lavori all’impresa.
Il direttore dei lavori ha illustrato le modalità di installazione dei ponteggi ma, al momento del montaggio, il proprietario di un immobile ad uso non abitativo, situato nel seminterrato, ha chiesto la rimozione perché il ponteggio non gli consentiva il passaggio carrabile.

Il condominio ha quindi citato in giudizio il condomino sostenendo che, opponendosi al ponteggio, avrebbe impedito la realizzazione dei lavori e causato la perdita delle agevolazioni.

Ponteggio: il condomino non può opporsi

Il Tribunale di Firenze ha spiegato che, in base all’articolo 843 del Codice Civile, “il proprietario deve sempre permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, per costruire o riparare un muro o un’altra opera propria del vicino oppure comune”.

I giudici hanno aggiunto che questa norma, avendo portata generale, può essere applicata anche alla materia condominiale e che la necessità è provata dal fatto che, per realizzare i lavori, non sembrano esserci soluzioni alternative all’installazione dei ponteggi.

Il Tribunale ha spiegato che, in base agli articoli 1136 e 1137, le delibere assembleari, approvate a maggioranza degli intervenuti, che devono rappresentare in millesimi almeno la metà del valore dell’edificio, sono obbligatorie per tutti i condòmini.

I giudici hanno poi ricordato che per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario rispettare precise scadenze temporali (31 dicembre 2023 per il Superbonus 110% e 31 dicembre 2022 per il bonus facciate). 

Il contenzioso sorto tra il condominio e uno dei condòmini potrebbe far trascorrere i termini previsti.

In questo caso, il condominio non avrebbe diritto alle agevolazioni e dovrebbe pagare per intero i lavori realizzati dall’impresa.

Per questi motivi, i giudici hanno concluso che il condomino è obbligato a consentire il montaggio del ponteggio, raccomandando che l’installazione avvenga in modo tale da consentire il passaggio del veicolo e che il ponteggio resti solo per il periodo strettamente necessario.


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fonte: edilportale