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Bonus facciate: visto e asseverazione necessari per la cessione del credito


Agenzia delle Entrate: non vale la deroga introdotta dalla Legge di bilancio 2022 per gli interventi di edilizia libera o di importo fino a 10mila euro.


Per il Bonus facciate servono sempre visto di conformità e asseverazione

Per usufruire della cessione del credito d’imposta, si può non richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute per interventi di recupero della facciata di un edificio, non influenti dal punto di vista termico, e realizzate in regime di edilizia libera?

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Bonus facciate, visto di conformità obbligatorio

No, risponde l’Agenzia delle Entrate su Fisco Oggi: per gli interventi che danno diritto al “bonus facciate”, l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, al fine di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni, è sempre previsto.

Per questi interventi, infatti, non vale la deroga introdotta dalla legge di bilancio 2022 nell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 (comma 1-ter, lettera b), anche quando si tratta di opere classificate come “attività di edilizia libera” o di interventi che comportano una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro.

L’asseverazione è rilasciata dai tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. L’asseverazione redatta dal tecnico abilitato può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.

La cessione del credito

La possibilità di optare per la cessione del credito in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione riguarda tutti i potenziali beneficiari del bonus facciate, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta. 
La scelta per la cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La cessione può essere disposta in favore di:

  • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi,
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti),
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

Fonte: teknoring