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Sì al alla cessione del credito per le spese a cavallo di due anni


Valida la cessione del credito per spese sostenute a cavallo fra il 2021 e il 2022 se lo stato avanzamento lavori rispetta la percentuale richiesta dalla norma.


Superbonus per spese a cavallo di due anni: il Fisco conferma che sono cedibili. A una condizione

L’Agenzia delle entrate (parere n. 56/2022) si pronuncia sulla possibilità di cedere il credito relativo alle spese sostenute tra il 2021 e il 2022, quando il primo SAL è emesso nel 2022.

Superbonus e spese a cavallo: il caso del contribuente

Si è rivolto all’Agenzia delle Entrate il proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare, con accesso indipendente, per un intervento di risparmio energetico costituito da:

  • coibentazione delle superfici opache disperdenti per una superficie maggiore del 25% dell’involucro disperdente
  • sostituzione serramenti
  • sostituzione riscaldamento con caldaia ibrida
  • installazione impianto solare fotovoltaico

Per l’intervento, il contribuente si avvale della cessione del credito ad una banca, ed ha versato i primi acconti nel 2021 mentre nel 2022 pagherà gli altri acconti e i saldi. Ma a causa dei ritardi nelle forniture, il primo SAL, riferito alle spese sia del 2021 che del 2022, sarà emesso nel 2022.


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I quesiti

Il contribuente chiede di sapere:

  • se le spese sostenute a cavallo tra il 2021 e il 2022 ma riferite all’unico SAL del 2022 possano essere cedute alla banca
  • in caso positivo, quale annualità debba essere indicata ai fini della comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e Superbonus.

La normativa rilevante

L’art. 121 comma 1 bis del Decreto rilancio prevede che:

  • l’opzione per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL)
  • per gli interventi ammessi al Superbonus, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo
  • ogni SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dei lavori complessivi

Lo stato di avanzamento lavori (nella definizione data dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, art. 14 comma 1 lett d) “riassume tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti corrisposti e, di conseguenza l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.

Superbonus spese a cavallo: la risposta dell’AdE

L’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, alla luce del contenuto dell’art. 121 comma 1 bis decreto Rilancio, è possibile a condizione che il SAL si riferisca ad almeno il 30% dei lavori complessivi, “non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi diversi di imposta”. Non importa dunque, quando sono stati eseguiti i lavori, ma quanti lavori siano stati eseguiti. Secondo l’AE, visto che il primo SAL sarà emesso nel 2022, la cessione del credito sarà possibile a condizione che il SAL riguardi il 30% dei lavori.

Il criterio temporale, secondo l’Agenzia, assume invece rilevanza in relazione agli acconti corrisposti.

Poiché il SAL rendiconterà il corrispettivo maturato, gli acconti corrisposti e quelli ancora da corrispondere sulla base della differenza delle prime due voci, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nel 2022, seguendo il c.d. criterio di cassa.

Per gli acconti pagati nel 2021, il contribuente potrà fruire del Superbonus nella corrispondente dichiarazione 2021, oppure optare per la cessione del credito corrispondete alle successive rate di detrazione non fruite.

La Risposta n.56 è disponibile in free download qui di seguito.



Fonte: teknoring