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Dal MEF le istruzioni operative per la gestione e il controllo del PNRR


La circolare 9 del 10 febbraio 2022 chiarisce come redigere i sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano.


Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero delle Finanze ha pubblicato le istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR. Le delucidazioni, raccolte nella circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, sono necessarie. Perché, come si legge nel documento, “ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del dl n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, ciascuna ‘Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR’ è tenuta a provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione”. Oltre al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo degli investimenti e alle riforme di pertinenza.

In tal senso, ogni amministrazione, presso cui è stata istituita un’apposita Unità di missione, dovrà dotarsi di un adeguato sistema di gestione e controllo.

Il sistema di gestione e controllo PNRR

Il sistema di gestione e controllo dovrà prevedere una serie di misure finalizzate alla prevenzione, all’individuazione e alla rettifica delle frodi. Oltre ai casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti. Il tutto, per assicurare l’efficace attuazione degli interventi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria. Tra gli obiettivi, evidentemente, rientra garantire il soddisfacente conseguimento dei relativi target e milestone, secondo le tempistiche stabilite. Condizione fondamentale per il rimborso delle risorse da parte della Commissione europea. 
“Il funzionamento del sistema di gestione e controllo adottato – si legge ancora nella circolare – è soggetto a specifico controllo da parte dell’Unità di Audit del PNRR”.

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I tempi del sistema

Le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR dovranno definire ed adottare il proprio sistema di gestione e controllo entro e non oltre il mese di febbraio 2022. La comunicazione dovrà essere inviata al Servizio Centrale per il PNRR, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [email protected][email protected]. Nelle istruzioni tecniche si specificano i compiti delle Unità di missione. Tra questi:

vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto delle condizionalità previste;

   •  svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione e valutazione degli interventi PNRR di propria competenza;

   •  assicurare il monitoraggio delle milestone e dei target delle misure di propria competenza. Inoltre, le Unità di missione validano le informazioni relative al monitoraggio procedurale, finanziario e fisico dei singoli progetti.

I contenuti del documento

Il documento riprende in maniera “organica” i contenuti della normativa nazionale specifica del PNRR (dl n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021) e dei successivi provvedimenti emanati dal MEF. Nello specifico:

  • la descrizione dei ruoli e delle funzioni svolte dai principali attori della fase attuativa degli interventi PNRR (Amministrazioni centrali e Soggetti attuatori);
  • le procedure di attuazione riguardanti le fasi di selezione, monitoraggio e presidio degli interventi;
  • le tipologie di circuito finanziario e i rapporti finanziari tra i soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi PNRR;
  • le caratteristiche e le modalità di alimentazione e utilizzo del sistema informativo.
La seconda parte del documento contiene appendici e istruzioni utili per l’elaborazione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo, il cosiddetto “Si.Ge.Co.” dell’Amministrazione centrale.

Procedure di attuazione

In merito alle “Procedure di attuazione dei progetti”, le Amministrazioni centrali assicurano il necessario raccordo con le Strutture di governance del Piano. Nel dettaglio, l’Amministrazione centrale:

  • costituisce il punto di contatto diretto (Single Contact Point) con il Servizio Centrale per il PNRR, in relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241;
  • trasmette alla Ragioneria Generale dello Stato il documento descrittivo del sistema di gestione e controllo formalmente adottato;
  • informa il Servizio centrale in merito ad eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare gli interventi finanziati;
  • supporta il Servizio centrale per il PNRR nelle interlocuzioni con gli organismi nazionali ed europei preposti al controllo;
  • assicura la tempestiva divulgazione ai Soggetti attuatori di orientamenti e indirizzi forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito al conseguimento di milestone e target.

Gestione e controllo PNRR: Modalità attuative

Per dare concretezza al Piano, le Amministrazioni centrali possono procedere all’attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità:

“a titolarità”, ossia la modalità di attuazione diretta. In tal caso, l’Amministrazione centrale, attraverso le proprie strutture amministrative preposte, opera direttamente in veste di Soggetto attuatore. E’ dunque responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione del progetto. Compresi, ad esempio, l’espletamento delle procedure di gara. E’ inoltre responsabile delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio, al controllo amministrativo ed alla rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione;

   •   “a regia”. In questo caso, i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati e vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali. Selezione che avviene secondo le modalità e gli strumenti amministrativi ritenuti più idonei dall’Amministrazione.

La circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 è disponibile qui sotto:



Fonte: teknoring