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Compenso del professionista in caso di omissione del progetto definitivo


ANAC: Per il calcolo del compenso del progettista la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso.


L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha espresso un Parere di Precontenzioso su una controversia relativa al compenso del progettista in una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con opzione affidamento incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per un intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse, di un edificio scolastico, suddiviso in tre categorie progettuali (S.03 Strutture; E.09 Edilizia; IA.03 Impianto elettrico).

Un operatore economico aveva lamentato l’incapienza della base d’asta, ritenuta insufficiente a remunerare alcune prestazioni, riconducibili al livello di progettazione definitivo, necessarie all’esecuzione del servizio. La stazione appaltante aveva posto a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica e la relazione di verifica della vulnerabilità sismica, omettendo il livello di progettazione definitivo.

A parere di Anac, per le prestazioni riconducibili al livello di progettazione, in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso.


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La progettazione è un unico processo

L’attività di progettazione costituisce un unico processo tecnico logico-descrittivo che, sviluppandosi senza soluzione di continuità, parte dalla individuazione delle esigenze e dei bisogni della stazione appaltante e si conclude con la redazione dei documenti analitici e grafici necessari a definire ogni dettaglio dei lavori; il legislatore non prescrive la redazione di tre distinti progetti, bensì di un solo progetto che necessariamente passa attraverso gradi successivi di approfondimento.

I tre livelli di progettazione sono tappe di un unico processo identificativo e creativo, in corrispondenza delle quali vengono definiti compiutamente specifici aspetti:
  • individuazione, tra più soluzioni, di quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire (progetto di fattibilità tecnico ed economica);
  • compiuta individuazione dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante (progetto definitivo);
  • dettaglio dei lavori da realizzare e relativo costo, in modo da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo (progetto esecutivo).

L’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, consente alla stazione appaltante di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Quando la stazione appaltante omette uno dei primi livelli di progettazione, non lo sopprime ma lo unifica a quello successivo, di modo che, in caso di omissione del progetto definitivo, i suoi contenuti tipici sono assorbiti da quello esecutivo.

In altri termini, quando la stazione appaltante omette la progettazione definitiva, al progettista incaricato della progettazione esecutiva viene chiesto di predisporre in un’unica soluzione la progettazione completa, nel suo massimo livello di dettaglio.

L’equo compenso del professionista riguarda tutte le prestazioni

Le Linee guida n. 1 dell’Anac sottolineano l’obbligo per la stazione appaltante di riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, e il divieto, nel rispetto del principio dell’equo compenso, di richiedere al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle che sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di compromettere l’equità della remunerazione e dunque una disposizione di semplificazione interna all’amministrazione, quale l’accorpamento dei livelli di progettazione, non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista.
In caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni che il professionista esegue per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili al livello di progettazione omesso.

Il calcolo del compenso professionista

Per il calcolo del compenso, gli articoli 2 e 3 del dm 17 giugno 2016 stabiliscono i parametri generali da impiegare nella formula delineata dall’art. 4 dello stesso decreto. Tra questi c’è il parametro “Q”, corrispondente alla specificità della prestazione, che, distinto in base alle singole categorie componenti l’opera, è individuato nella tavola Z-2 allegata al dm per ogni singola prestazione in ciascuna fase prestazionale (ovvero, per quanto in questa sede interessa, in ciascun livello di progettazione).

Pertanto, le prestazioni eseguite dal professionista riconducibili al livello di progettazione definitivo omesso andranno remunerate applicando il parametro “Q” di specificità della prestazione proprio del livello progettuale di riferimento.

In altre parole, il cosiddetto riassorbimento del livello definitivo in quello esecutivo non dovrebbe comportare il riassorbimento della remunerazione della prestazione riconducibile al livello definitivo in quella della corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo, a meno che quest’ultima non sia più elevata in quanto caratterizzata da un parametro “Q” maggiore.

Il calcolo dell’intera struttura è necessario per l’adeguamento delle costruzioni esistenti

Per individuare lo stato di sollecitazione del singolo elemento strutturale negli interventi di adeguamento delle costruzioni esistenti, è necessaria, secondo le nuove Norme tecniche sulle costruzioni del 2018, p.to 8.4.3, l’attività di calcolazione dell’organismo edilizio nella sua interezza,  che è annoverata dall’art. 24, comma 2, dpr n. 207/2010 tra gli elaborati che compongono il progetto definitivo. La remunerazione della prestazione di calcolo dell’intera struttura non può considerarsi coperta dalla remunerazione della prestazione di calcolo della fase esecutiva e che, anche nel caso di omissione del progetto definitivo, dovrebbe essere remunerata in applicazione del parametro “Q” di tale livello.

Nel caso trattato, se la documentazione posta a base di gara non comprende l’indispensabile analisi dell’intera struttura, nel calcolare il compenso del professionista, e dunque la base d’asta, la stazione appaltante avrebbe dovuto tenere conto di detta prestazione. Qualora ciò non fosse avvenuto, la base d’asta si rivelerebbe incapiente. Tale principio si applica alle altre prestazioni riconducibili al livello di progettazione definitivo, non comprese nella documentazione posta a base di gara, che siano indispensabili per addivenire ad un progetto (esecutivo) completo.

Il Parere di Precontenzioso numero 31 del 26 gennaio 2022 è disponibile in free download qui di seguito



Fonte: teknoring