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Frodi per 4,4 miliardi di euro con la cessione dei bonus fiscali


Ruffini (AdE) ha annunciato una serie di misure di contrasto alle frodi. Le limitazioni alla cessione del credito sono il primo passo.


Il direttore dell’Agenzia delle EntrateErnesto Maria Ruffini, nell’audizione alla V Commissione Bilancio del Senato, il 10 febbraio 2022, ha fornito informazioni sulle misure di contrasto alle frodi in tema di cessione di bonus fiscali.

La cessione dei crediti fiscali tra privati avviene generalmente mediante contratti conclusi tra le parti (atti pubblici o scritture private autenticate), con una successiva formale comunicazione all’Agenzia delle entrate. A tale scopo, l’Agenzia ha predisposto una piattaforma telematica che consente il controllo preventivo della successiva compensazione del credito tramite F24 da parte dell’avente diritto, ma non di “certificare” la reale spettanza del credito al primo cedente.

Al 31 dicembre 2021, le prime cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate attraverso l’apposita piattaforma telematica sono stati quasi 4,8 milioni (0,1 milioni nel 2020 e 4,7 milioni nel 2021) per un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro (0,6 miliardi nel 2020 e 37,8 miliardi nel 2021).

Nel dettaglio. gli importi (in euro) sono stati:

  • Superbonus: 13.391.416.571,
  • Bonus facciate: 13.623.142.699,
  • Colonnine di ricarica auto elettriche: 1.184.051,
  • Eco-bonus: 5.458.928.626,
  • Ristrutturazione: 4.974.423.098,
  • Sismabonus: 967.129.662

TOTALE: 38.416.224.707


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Bonus fiscali frodi: I casi

Ruffini ha confermato che “Sono state riscontrate gravi irregolarità connesse alla creazione, anche da parte di organizzazioni criminali ramificate su tutto il territorio nazionale, di crediti d’imposta inesistenti per importi di vari miliardi di euro che, dopo articolate concatenazioni di cessioni a società e persone fisiche interposte, sono stati in parte monetizzati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari. In alcuni casi, i proventi delle frodi sono stati veicolati all’estero.”

Le irregolarità sono dovute al fatto che “La circolazione dei crediti d’imposta – qualora attuata tramite una catena di cessioni particolarmente articolata e simulata con perizia – rende complesso per l’intermediario finanziario valutare, nell’esercizio dell’ordinaria diligenza professionale, la liceità dell’operazione, con il rischio di prendere parte involontariamente a condotte fraudolente, contigue anche al riciclaggio di denaro. 
Infatti, riguardo a un credito oggetto di plurime cessioni può risultare sostanzialmente priva di efficacia una verifica svolta solo nei confronti dell’ultimo cessionario che ne chiede la monetizzazione.”

Tuttavia, molti intermediari finanziari “hanno agito proattivamente con dettagliate check list, al fine di acquisire comunque documentazione volta a verificare la spettanza del credito, a prescindere dal posizionamento della catena di cessione (primo cedente oppure cessionario intermedio), servendosi anche di società di revisione esterne ed evitando in tal modo di acquistare crediti per i quali sono emersi problemi relativi alla normativa antiriciclaggio (mancanza di permessi edilizi, progetti, certificazioni, relazioni asseverate, bonifici bancari, fatture, ecc.)”.

Bonus fiscali frodi: i controlli dell’Agenzia

L’attività di analisi e controllo condotta ha consentito di individuare, fino ad oggi, un ammontare complessivo di crediti d’imposta inesistenti di 4,4 miliardi di euro. In particolare:

  • 160 milioni di euro sono stati sospesi e scartati dall’Agenzia sulla piattaforma “cessione crediti”, per effetto delle disposizioni introdotte con il Decreto anti-frode, che consente all’Agenzia di effettuare tale controllo preventivo in presenza di profili di rischio;
  • 2,3 miliardi sono oggetto di sequestri preventivi da parte dell’Autorità giudiziaria, a seguito di segnalazione dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza;
  • i restanti importi sono oggetto di indagini in corso e di richieste di sequestro preventivo inoltrate alle competenti Autorità giudiziarie.

In caso di sequestro di crediti inesistenti da parte dell’Autorità giudiziaria, in quanto “cose pertinenti al reato”, tali crediti diventano inutilizzabili dal terzo cessionario, anche in buona fede, al quale pertanto non resta che rivalersi nei confronti del cedente. L’azione di contrasto posta in essere da numerose Procure della Repubblica è spesso sfociata in sequestri dei crediti nei confronti degli intermediari finanziari, benché ad essere entrati materialmente in possesso dei profitti del reato – destinandoli con ogni probabilità a ulteriori attività illecite – siano stati i reali autori degli illeciti. In altri termini, in queste ipotesi i crediti sequestrati dall’Autorità giudiziaria non possono essere utilizzati dal cessionario, seppur in buona fede.

Ulteriori criticità emergono anche con riferimento alle modalità di recupero dell’indebito credito previste dalla vigente normativa, in base alla quale l’Amministrazione finanziaria, al fine di recuperare le somme frutto della condotta illecita, può agire esclusivamente in capo al beneficiario originario, tenuto conto che la responsabilità del cessionario del credito d’imposta – anche intermedio – è limitata esclusivamente alle ipotesi di concorso nella violazione, oppure di utilizzo irregolare del credito.

Le limitazioni alla cessione del credito

A questa situazione ha fornito un argine il Decreto Sostegni-ter (decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022) prevedendo che, in relazione ai principali bonus edilizi, tra cui Superbonus 110%; Eco-bonus (non Superbonus); Sisma-bonus (non Superbonus); Bonus facciate; Bonus ristrutturazioni:

  • il credito d’imposta può essere ceduto una sola volta dall’originario beneficiario della detrazione ovvero dal fornitore (in caso di opzione per lo sconto in fattura), escludendo la possibilità di procedere a ulteriori cessioni successive del credito;
  • con una disciplina transitoria, i crediti già oggetto di plurime cessioni possono essere oggetto ancora di un’ulteriore cessione, se la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 7 febbraio, poi prorogato al 17 febbraio 2022;
  • i contratti conclusi in violazione delle prescrizioni di cui ai predetti punti sono nulli.
Tali disposizioni tutelano in prima istanza gli acquirenti in buona fede, che avranno quale unico interlocutore il beneficiario originario della detrazione o il soggetto che ha eseguito i lavori, così facilitando anche – per i soggetti obbligati – l’attività di adeguata verifica dei rischi di riciclaggio. In sostanza, la limitazione è finalizzata a rendere più facile per chi acquista un credito verificarne l’effettiva sussistenza e la relativa documentazione.

Fonte: teknoring