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Superbonus: si anche se il condominio minimo verrà accorpato


I chiarimenti delle Entrate sul superbonus per un caso di demolizione di due immobili costituenti un condominio minimo che in seguito verranno accorpati.


L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul Superbonus per interventi effettuati su due unità abitative in categoria A/4, costituenti un “condominio minimo“, che al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione saranno accorpate con conseguente fusione catastale.

Il contribuente chiede se:

  • può fruire del Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, atteso che l’intervento sarà effettuato da un condominio e che solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione le due unità immobiliari saranno accorpate;
  • pagamenti effettuati entro gli attuali termini di scadenza dell’agevolazione diano diritto al Superbonus anche qualora i lavori termineranno successivamente a tali termini.

L’Agenzia ricorda che la Legge di Bilancio 2022 ha sostituito il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio,  stabilendo che, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio, il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:

  • 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023,
  • 70 per cento di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024,
  •  65 per cento di quelle sostenute nel 2025.

Superbonus e condominio minimo con successivo accorpamento: conta la situazione all’inizio dei lavori

L’Agenzia fa presente, inoltre, che anche per il Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. 

Tale criterio si applica non solo per la determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione ma anche per l’individuazione del limite temporale di vigenza dell’agevolazione.

Pertanto, se all’inizio dei lavori l’edificio è costituito in condominio, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote sopra indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainanti” e “trainati” nel periodo di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono. Per l’applicazione della detrazione in questione è necessario che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati.

La Risposta n. 40 del 21 gennaio 2022 è disponibile in free download di seguito.



Fonte: teknoring