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Ecobonus: Nuovi chiarimenti dell’Enea sugli aspetti fiscali


Dall’Iva sui lavori agevolati al mancato invio dei documenti. I nuovi quesiti di natura fiscale sul portale dell’Enea dedicato all’Ecobonus.


Pubblicate sul portale dell’Enea le nuove Faq sull’Ecobonus. Vediamone alcune:

Nuovi quesiti di natura fiscale sul portale dell’Enea dedicato all’Ecobonus. Ecco una rassegna delle domande e delle risposte.

Faq Ecobonus: Iva sui lavori agevolati

L’Iva sui lavori che rientrano tra quelli agevolati dal “decreto edifici” è al 10%? Come deve essere compilata la fattura? Le spese ammesse a detrazioni sono comprensive di Iva?

Pur non essendo obbligatorio possedere fatture separate per i materiali e la manodopera, Enea consiglia di ignorare questa facilitazione solo “virtuale”. Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Limite della detrazione

Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?

Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell’immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l’ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale, per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condomini.

Enea ricorda che, quando si eseguono più interventi e si inviano più pratiche, occorre rispettare il massimale unico di detrazione. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che accedono alle detrazioni fiscali del 70%, 75%, 80% e 85%, il limite massimo non è sulla detrazione massima, ma sulla spesa ammissibile e si determina moltiplicando rispettivamente 40.000,00€ (detrazioni del 70% e 75%) e 136.000,00 € (detrazioni del 80% e del 85%) per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.


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Faq Ecobonus: Adempimenti per il saldo

Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto all’avvio dei lavori. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. Quali sono gli adempimenti procedurali da seguire?

Nel caso di lavori eseguiti a cavallo di più anni, per ciò che attiene i vincoli sui parametri tecnici che l’intervento deve rispettare, occorre fare riferimento a quelli in vigore alla data di inizio lavori. La richiesta di detrazione dovrà poi essere trasmessa ad Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità), attraverso il sito che raccoglie le richieste di detrazione per lavori terminati in quell’anno. Occorre indicare le spese complessivamente sostenute durante i lavori. Per quanto riguarda il detrazioni fiscali vige il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo.

Incentivi locali per pannelli solari

Ho intenzione di effettuare alcuni interventi di riqualificazione energetica nel mio immobile. Sono a conoscenza che alcuni comuni hanno istituito incentivi specifici per l’installazione di pannelli solari o per la sostituzione di vecchi impianti con caldaie a condensazione. Questi incentivi “locali” sono da ritenersi cumulabili con le detrazioni fiscali ex legge 296/2006?

Enea ritiene che le detrazioni fiscali ex legge 296/2006, dal 3 gennaio 2013 siano:

  • non cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi;
  • compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni (previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali e usufruendo di essi per la parte di spesa eccedente gli incentivi “locali”).

Faq Ecobonus: Direttori dei lavori in condominio

Sono il direttore dei lavori di un condominio che sta effettuando lavori di risparmio energetico (caldaia a condensazione, valvole termostatiche, ecc.). Il Condominio, come sostituto di imposta, applica già sulla mia parcella le ritenute d’acconto di legge ma, dal momento che il pagamento avviene con bonifico, la mia banca mi ha effettuato un’ulteriore ritenuta. E’ legittima questa doppia imposizione?

Dal 1° gennaio 2015 tale ritenuta è pari all’8%, come introdotto dalla legge di Stabilità 2015. La doppia imposizione, in linea di principio, va evitata. Quindi, ad esempio, se la parcella del professionista è gravata da Iva, la ritenuta della banca opererà sull’importo del bonifico al netto dell’Iva. Qualora il condominio fosse tenuto ad operare la ritenuta prevista dall’art. 25-ter del dpr 600/1973 a titolo di acconto dell’imposta sul reddito su quanto dovuto a imprese e professionisti per prestazioni di servizi o cessione di beni, anche in questo caso il condominio non opererà alcuna ritenuta, lasciando alla banca il compito di applicare la sola ritenuta prevista dal quadro normativo vigente. Infine, qualora il destinatario del bonifico goda di un regime fiscale per il quale è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’Irpef, la ritenuta in questione potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva.

Faq Ecobonus: mancato invio dei documenti all’Enea

Ho completato alcuni lavori di riqualificazione lo scorso anno e sono in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria. Ho però dimenticato di inviare all’Enea i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Ho perso il diritto a fruire delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006? Non c’è modo di sanare l’omissione?

L’art. 2 del dl n. 16 del 2 marzo 2012, coordinato con la legge di conversione n. 44 del 26 aprile 2012, al comma 1, al Titolo 1 “semplificazioni in materia tributaria” così recita: “La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, esclusa la compensazione ivi prevista.

Termine per presentare le domande

Enea ritiene che il contribuente, ove soddisfi tali condizioni, non perda il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. In particolare, occorre provvedere all’invio della documentazione all’Enea, entro il termine ultimo della presentazione dei redditi relativi all’anno nel quale si è concluso il lavoro.

Secondo l’Agenzia delle Entrate,  per “termine di presentazione della prima dichiarazione utile”  deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione – ordinario di presentazione del modello UNICO – scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento stesso).

Enea, portale ecobonus – quesiti fiscali


Fonte: teknoring