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L’obbligo di Soa Superbonus potrebbe falsare il mercato dei lavori pubblici


L’Anac avverte: i lavori incentivati sono utilizzabili per dimostrare la capacità tecnica, professionale ed economica.


L’applicazione dell’obbligo Soa Superbonus sta creando delle criticità e può falsare la concorrenza negli appalti pubblici. Ad affermarlo è l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che ha inviato una nota al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero delle Infrastrutture e all’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo di Soa per il Superbonus, così come per gli altri bonus edilizi, è una novità normativa, perché estende a determinati cantieri privati le regole per la qualificazione delle imprese nell’ambito dei lavori pubblici.

Tuttavia, per evitare distorsioni, Anac sollecita dei chiarimenti.


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Come funziona l’obbligo di attestazione Soa Superbonus e bonus edilizi

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2023 le imprese impegnate nei lavori privati incentivati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi, di importo superiore a 516mila euro, devono essere in possesso dell’attestazione Soa.

Prima che l’obbligo di acquisire l’attestazione Soa Superbonus entri completamente a regime, è previsto un periodo transitorio.

Dal 1° gennaio 2023, le imprese possono lavorare nei cantieri incentivati se rispettano uno di questi due requisiti: 

- essere in possesso della qualificazione SOA, prevista dall’articolo 84 del Codice Appalti, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto;
- essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

Dal 1° luglio 2023, invece, i lavori incentivati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi possono essere svolti solo da imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso dell’attestazione SOA.

L’obbligo di Soa Superbonus non si applica ai lavori già in corso al 21 maggio 2022 e ai contratti stipulati prima di questa data.

Per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2023, la certificazione Soa Superbonus può essere acquisita entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente nel momento in cui viene sottoscritto il contratto con il committente dei lavori agevolati.

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Quali sono le criticità dell’obbligo di attestazione Soa Superbonus

Nella sua nota sulla Soa per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, l’Anac ha evidenziato che la normativa fa riferimento all’articolo 84 del Codice Appalti, che regola il sistema di qualificazione per le imprese esecutrici di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro e rimanda all’articolo 60 del Dpr 207/2010, ancora vigente in via transitoria.

Ne consegue, secondo l’Anac, una serie di criticità che interessa la vigilanza sugli Organismi di attestazione e il sistema di qualificazione degli operatori economici. 

Per esempio, scrive l’Anac, non è chiaro se sia sufficiente il solo possesso dell’attestazione, a prescindere dalla categoria o classifica conseguita, o se, come accade per i lavori pubblici, l’attestazione deve essere conseguita nella catogoria o classifica congruente con l’intervento da realizzare.

Anac ritiene che bisogna chiarire se nel settore privato si può applicare la regola del quinto, che consente di partecipare a gare per importi pari all’importo della qualificazione posseduta aumentata di un quinto.

Gli Organismi di attestazione hanno bisogno di chiarimenti univoci perché, in mancanza di una regola unica, si potrebbero creare disparità di trattamento tra gli operatori economici.
Bisogna considerare, aggiunge Anac, che la Soa Superbonus può essere utilizzata anche negli appalti pubblici e che i lavori incentivati realizzati potranno essere utilizzato per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
L’Autorità segnala che i lavori incentivati con il Superbonus hanno un importo economico elevato e che nell’emissione dei certificati di esecuzione dei lavori sono emerse delle criticità relative all’indicazione delle imprese che hanno partecipato al cantiere.

Questo significa che agli operatori economici, spesso general contractor, senza una pregressa esperienza in materia di lavori potrebbe essere consentito l’accesso al mercato dei lavori pubblici.

fonte: edilportale