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Superbonus: crediti d’imposta pagabili? Più spazio di manovra per il 2023?


Secondo l’Istat: il deficit derivante dai bonus edilizi va contabilizzato sull’anno dei lavori, cioè in massima parte negli anni 2020-2022.


I crediti d’imposta maturati con il superbonus 110% e con il bonus facciate a partire dal 2020 sono crediti d’imposta pagabili, quindi registrati come spesa pubblica, per l’intero ammontare, nel momento del sostenimento della spesa dell’investimento agevolato.

Ciò significa che il conto per le casse pubbliche derivante dai bonus edilizi, in termini di indebitamento e di incidenza sul PIL, va computato sugli anni di avvio dei lavori agevolati, cioè in larga parte sul 2020, 2021 (deficit al 9%) e 2022 (deficit all’8% rispetto ad una stima 5,6%), meno sul 2023.

È questo il ‘verdetto’ dell’Istat, pubblicato oggi nel resoconto periodico su PIL e indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche, esito degli approfondimenti metodologici condotti congiuntamente con Eurostat.

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I crediti d’imposta maturati con i bonus edilizi

Il nuovo Manual on Government deficit and debt (MGDD) 2022 di Eurostat – spiega l’Istat – chiarisce alcuni aspetti relativi al trattamento contabile dei crediti di imposta, per quel che attiene in particolare a tre caratteristiche:
– trasferibilità a terzi;
– utilizzo differito nel tempo;
– utilizzo in compensazione con altri debiti fiscali e contributivi.

Questi aspetti - sottolinea l’Istituto di Statistica -, che nella precedente versione del Manuale (MGDD 2019) non erano sviluppati a sufficienza, coinvolgono la modalità di registrazione di alcuni dei bonus introdotti in Italia all’indomani della insorgenza della pandemia (in particolare i bonus edilizi).
Il nuovo MGDD stabilisce, infatti, che le tre caratteristiche suddette, in quanto concorrono a definire la probabilità dell’utilizzo del credito nella sua interezza, sono da considerarsi dirimenti per distinguere tra le due tipologie di crediti fiscali:
- crediti non pagabili (non-payable);
- crediti pagabili (payable). 

Crediti non pagabili e crediti pagabili

Quando si pongono limiti alla fruibilità del credito, il credito è definito ‘non pagabile’ e va registrato nei conti pubblici come minore entrata tributaria nel momento del suo utilizzo.

Quando, invece, esiste una ragionevole certezza che, nel corso del tempo, il credito sarà utilizzato nella sua interezza, tale credito è da ritenersi ‘pagabile’ e, quindi, deve essere registrato come spesa delle Amministrazioni pubbliche, per un ammontare pari all’intero importo maturato, nell’anno di sostenimento della spesa agevolata.

Come chiarito da Eurostat il 14 febbraio scorso in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, l’impatto complessivo dei bonus edilizi sul deficit delle Amministrazioni pubbliche è lo stesso, sia che la misura agevolativa sia registrata come minore entrata tributaria, sia che venga registrata come maggiore spesa.

Quello che cambia è, invece, il profilo temporale di tale impatto:
– credito non pagabile > l’impatto è diluito negli anni di utilizzo del credito fiscale;
– credito pagabile > l’impatto sull’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche si concentra invece esclusivamente nel primo anno.

I crediti dei bonus edilizi sono pagabili. Cosa significa?

Alla luce del nuovo quadro interpretativo e degli approfondimenti condotti con Eurostat, Istat spiega che è mutato il trattamento contabile del superbonus 110% e del bonus facciate a partire dall’anno di stima 2020.

Entrambi i crediti di imposta – prosegue – sono ora classificati come crediti di imposta pagabili e registrati nel conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche come spese per l’intero ammontare, coerentemente con il momento di registrazione previsto dal MGDD 2022, ossia nel momento di sostenimento della spesa di investimento agevolata.

Nelle precedenti stime, invece, entrambe le agevolazioni erano state classificate come crediti di imposta non pagabili ed erano quindi registrate come minor gettito nell’anno di utilizzo del credito (quindi, come minore entrata tributaria).

La modifica – continua Istat – ha comportato una revisione nel rapporto deficit/Pil per gli anni 2020 e 2021 pari rispettivamente a -0,2 e -1,8 punti percentuali.

Per il 2019 le entrate sono state riviste al rialzo di 30 milioni e le uscite di 4 milioni, senza modificare il rapporto indebitamento/Pil precedentemente stimato (pari a -1,5%).

Le entrate e le uscite del 2020 sono state riviste al rialzo rispettivamente di 428 e 3.166 milioni di euro. 

Le revisioni hanno riguardato in particolare le uscite in conto capitale, prevalentemente in conseguenza del nuovo trattamento contabile dei crediti di imposta sopra spiegato. Questo ha comportato un aumento dell’indebitamento (-2.738 milioni di euro) e della relativa incidenza sul PIL.

Per il 2021, anno per il quale risultano ora disponibili le informazioni provenienti dai bilanci degli enti, sono state riviste al rialzo sia le entrate (+6.134 milioni), sia le uscite (+38.442 milioni). 

Ne è derivato un impatto sul saldo di -32.308 milioni di euro che ha portato a una revisione dell’incidenza del deficit sul PIL di -1,8 punti.

Dal lato delle uscite, come per il 2020, le principali revisioni al rialzo hanno riguardato le uscite in conto capitale cresciute di 38.390 milioni.

Tra le entrate correnti, che sono state riviste per +4.069 milioni, si segnalano correzioni positive per produzione (+718 milioni), imposte indirette (+1.576 milioni) e contributi sociali (+1.074 milioni); positiva la revisione operata sulle altre entrate correnti (+495 milioni). Le entrate in conto capitale sono state riviste al rialzo per 2.065 milioni.


I crediti d’imposta sono pagabili

Assodato che i crediti d’imposta sono pagabili, il DL 11/2023 emanato in tutta fretta il 16 febbraio scorso, eviterà che ulteriori oneri per lo Stato possano registrarsi nel 2023, tranne quelli maturati da chi ha presentato Cilas, Cila, ottenuto il titolo abilitativo o avviato i lavori prima del 17 febbraio 2023.

Sembrerebbe, inoltre, esserci spazio per le richieste di eccezione al blocco alle nuove cessioni, come la proposta di reintrodurre l’opzione della cessione del credito per gli incapienti, presentata al Tavolo tecnico superbonus. Per sapere cosa deciderà di fare il Governo dobbiamo attendere la convocazione del prossimo incontro.

Governo: ‘norme modificate a tutela dei conti pubblici 2023’

“Il governo con trasparenza, coerenza e responsabilità è impegnato ad assicurare un’uscita sostenibile da misure non replicabili nelle medesime forme”. Lo scrive in una nota il MEF prendendo atto delle decisioni degli istituti di statistica.

“La correzione delle norme sui bonus edilizi è stato l’indispensabile presupposto a tutela dei conti pubblici per il 2023, invertendo una tendenza negativa certificata oggi dall’Istat” - spiega il Ministero.

“Parimenti il governo è al lavoro con tutti i soggetti interessati per risolvere il grave problema di liquidità finanziaria delle imprese ereditato da imprudenti misure di cessione del credito non adeguatamente valutate nei loro impatti al momento della loro introduzione”.


fonte:edilportale