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PNRR: in arrivo appalto integrato più facile e meno limiti alle rinnovabili


Quota pubblica nel partenariato pubblico privato al 70%, agrivoltaico libero, fotovoltaico fino a 50 MW con procedura semplificata, eolico a 3 km dai beni tutelati


L’accelerazione dei progetti del PNRR e del PNC deve passare attraverso nuove semplificazioni.

È stato predisposto con questo obiettivo lo schema del Decreto “PNRR”, che approderà sul tavolo del Consiglio dei Ministri la prossima settimana.

Oltre alle semplificazioni, utili per velocizzare la realizzazione delle opere, il Governo pensa di individuare i lavori che stentano a partire e di fare spazio al capitolo REPowerEU, cioè alle opere che consentiranno l’indipendenza dai combustibili fossili.

Queste alcune delle misure su cui si attende il confronto:

Appalto integrato e conferenza di servizi

Per le opere finanziate dal PNRR, dal PNC e dai Fondi strutturali europei, l’appalto integrato, cioè l’affidamento congiunto della progettazione e realizzazione dei lavori, sarà consentito sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, a condizione che il progetto sia redatto secondo le linee guida che il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha messo a punto nel 2021 sulla base del Decreto Governance, PNRR e Semplificazioni.

Fin qui nulla di nuovo rispetto alle deroghe introdotte dal Decreto Governance, PNRR e Semplificazioni. 

La novità sta nel fatto che, in base al Decreto Governance, PNRR e Semplificazioni del 2021, sul progetto doveva sempre essere convocata la Conferenza di Servizi. 

La bozza del nuovo Decreto PNRR specifica invece che la Conferenza di servizi è svolta in forma semplificata e, una volta ottenuti i pareri, viene dichiarata la pubblica utilità dell’opera.


Partenariato pubblico privato, contributo pubblico al 70%

La bozza propone di elevare dal 49% al 70% il limite alla quota di contributo pubblico nei contratti di partenariato pubblico privato per progetti di importo fino a 10 milioni di euro.

Il limite del 49% è fissato dal Codice Appalti, ma l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) lo scorso settembre ha affermato che tale limite non vale per le opere del PNRR e del PNC.

Questo perché i finanziamenti a fondo perduto provenienti dall’Unione europea, anche nell’ambito del PNRR, non incidono nella quota di contributo pubblico.

La bozza del nuovo Decreto PNRR chiude il cerchio, fissando un nuovo limite numerico.

Rinnovabili, aree idonee e distanze dai beni tutelati

Fino al 31 dicembre 2025, per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 MW e delle opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione ovvero di distribuzione, sarà possibile utilizzare la procedura abilitativa semplificata prevista dall’articolo 6 del D.lgs, 28/2011, che consiste nella presentazione al Comune di una domanda, corredata dagli elaborati tecnici che dimostrano la compatibilità dell’impianto con l’ambiente circostante.

Secondo il decreto, in assenza di norme regionali specifiche, potranno essere considerate idonee all’installazione degli impianti rinnovabili tutte le aree in cui sono già installati impianti della stessa fonte e che non sono sottoposte a tutela.

Lo schema del nuovo Decreto PNRR riduce da 7 chilometri a 3 chilometri la fascia di rispetto tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela.

Dovrebbe invece restare ferma ad 1 chilometro la fascia di rispetto tra gli impianti fotovoltaici e i beni tutelati. Inizialmente era stato proposto di ridurre a 500 metri questo limite.


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Agrivoltaico libero, le condizioni

Al di fuori delle aree protette, o appartenenti alla Rete Natura 2000, l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole sarà libera alle seguenti condizioni:
– i pannelli devono essere collocati sopra le piantagioni, ad almeno 2 metri dal suolo;
– i pannelli non devono essere supportati da fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
– l’intervento deve essere realizzato in modo da garantire l’integrazione con le attività agricole, quale supporto per le piante o per i sistemi di irrigazione parcellizzata e come protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti.

Al ricorrere di queste condizioni, gli impianti saranno considerati manufatti strumentali all’attività agricola.



fonte:edilportale