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Fotovoltaico e rinnovabili: le principali novità introdotte dal Taglia Prezzi


Altre novità dalla conversione del d.l. n. 17/2022 con modificazioni dalla legge n. 20 maggio 2022, n. 51. Si tratta di interventi in materia di semplificazione ed accelerazione dello sviluppo per le energie rinnovabili.


Per il fotovoltaico e le energie rinnovabili sono state introdotte ulteriori  novità introdotte in seguito alla conversione in legge del d.l. n. 21/2022 (c.d. Taglia Prezzi).

L’impianto fotovoltaico a terra

L’art. 7bis d.l. n. 21/2022 (c.d. Taglia Prezzi) estende il novero degli interventi suscettibili di realizzazione mediante la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata prevista dall’art. 6bis d.lgs. n. 28/2011.

Si prevede, infatti, l’esenzione da valutazioni ambientali e paesaggistiche, nonché dall’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, tra gli altri, per gli impianti fotovoltaici a terra. Si tratta di interventi su impianti esistenti e modifiche ai progetti già autorizzati a condizione che non vi sia alcun incremento dell’area occupata dagli impianti e dalle opere connesse.

In tale contesto sono stati inseriti anche quegli interventi che comportano una “variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento” degli impianti già assentiti, anche se consistano in “modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout  dell’impianto”.

La realizzazione di tali interventi è ora sottoposta alla sola presentazione di una dichiarazione di inizio lavori asseverata, accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche   e igienico-sanitarie.


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La produzione di energia rinnovabile negli edifici pubblici

L’art. 7ter d.l. n. 17/2022 prevede “al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare di gas naturale” la possibilità di eseguire (anche in deroga alle clausole contrattuali) interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell’energia sugli immobili della pubblica amministrazione centrale che rientrino nel cd. “programma PREPAC” di cui all’articolo 5 d.lgs. n. 102/2014 e che non siano sottoposti a tutela paesaggistica e culturale.
Ulteriore condizione per la realizzazione diretta di tali interventi è che siano contestualmente modificati gli impianti di riscaldamento e   raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l’energia rinnovabile prodotta.

La disciplina transitoria di VIA regionale

L’art. 7quater d.l. n. 21/2022 mantiene nella competenza regionale – ai fini della VIA – i progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW a condizione che le istanze siano state consegnate prima del 31 luglio 2021 (anche se successivamente, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto abbia subito modifiche sostanziali).

L’assoggettabilità a VIA

L’art. 7quinquies d.l. n. 21/2022 modifica le disposizioni relative alle procedure abilitative semplificate per gli impianti alimentati da energia rinnovabile previste dall’art. 6 d.lgs. n. 28/2011.

In particolare, si estende a 20MW la potenza di esercizio degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ai fini della loro sottoposizione alla procedura della VIA di competenza nazionale.

Viene altresì prevista l’assoggettabilità a VIA in sede regionale per gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 20 MW.

Le misure di accelerazione

L’art. 7sexies d.l. n. 21/2022 amplia la distanza per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra.

In particolare, a condizione che non vi siano vincoli paesaggistici e culturali, per le aree classificate come agricole viene aumentata da 300 metri a 500 metri la distanza dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di  interesse nazionale, cave e miniere; per le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, anche qualora classificate come agricola, viene aumentata da 300 metri a 500 metri la distanza dal perimetro; per le aree adiacenti alla rete autostradale  la distanza viene aumentata da 150 metri a 300 metri.

fonte: Teknoring