Computa & Compara News

Superbonus: quando il condomino moroso blocca le agevolazioni fiscali?


Il condomino moroso è escluso dal Superbonus, ma soltanto se non ha pagato spese legate direttamente all’agevolazione. Cosa succede in questo caso?


Il condomino moroso è escluso dal Superbonus, ma soltanto se non ha pagato spese legate direttamente all’agevolazione. In questo caso, subirà un taglio proporzionale all’ammontare non versato.

Eventuali altre morosità legate a spese condominiali diverse, non direttamente legate al superbonus, non hanno invece impatto sul 110% (o 90%, a seconda dei casi), anche se riguardano ristrutturazioni agevolate con altri sconti fiscali. 

È quanto emerge dell’interpello n. 909/1342-2022 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Emilia-Romagna.

Il documento affronta tutte quelle situazioni di morosità dei condòmini che, in qualche modo, possono precludere la cessione del credito e l’accesso al superbonus, riprendendo i principi già illustrati in materia dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/E del 2020.


Il quesito

Nella predetta circolare 30/E, il Fisco aveva già fatto il punto su tutte quelle situazioni di morosità dei condòmini che, in qualche modo, possono precludere la cessione del credito e l’accesso al superbonus.

Con l’interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate risponde al seguente specifico quesito:

Il condomino che, al momento della delibera di approvazione dei lavori straordinari per l’accesso al 110%, sia moroso per una morosità pre-esistente riferibile alla gestione generale del condominio, deve considerarsi «moroso ai sensi della citata circolare 30/ e quindi non possa cedere il credito»?

La morosità nelle spese generali non impatta sul Superbonus

La Direzione regionale Emilia-Romagna risponde precisando anzitutto che le situazioni di morosità dei condomini rilevanti nel contesto che si sta esaminando «sono solo quelle da cui consegue la mancata maturazione del credito d’imposta relativo ad un determinato bonus edilizio». 

Se il credito di imposta non matura, non può ovviamente essere ceduto.

Da ciò consegue che se un condomino è moroso in relazione a spese condominiali estranee agli interventi di recupero edilizio agevolati, «ciò non rileva ai fini della cessione credito».

Quindi, le morosità della gestione generale non hanno impatti sul superbonus.

Al contrario, se un condomino è moroso in relazione a spese per interventi in superbonus  “non potrà cedere il relativo credito, non essendo lo stesso maturato”.

Così, ad esempio, se vi è stata la cessione del credito a un terzo diverso dal fornitore, non essendoci in questi casi sconto in fattura, il condomino dovrà prima versare le somme a suo carico al condominio e, poi, procedere alla cessione.

Di conseguenza, l’amministratore potrà comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione “solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato“.

In caso di versamenti parziali, la cessione sarà possibile “solo in proporzione a quanto pagato rispetto al dovuto”.


Sponsor by Computa e Compara

Superbonus e cessione del credito

L’interpello sottolinea, infine che “la morosità relativa a spese per interventi oggetto di una determinata agevolazione non preclude in sé la possibilità di cedere il credito derivante da spese per interventi di recupero edilizio oggetto di altra agevolazione”.

Quindi, gli eventuali inadempimenti non sono tra di loro comunicanti.

Nella pratica, tuttavia, non è sempre agevole imputare con esattezza l’inadempimento del condominio all’uno o all’altro intervento, soprattutto in quelle ipotesi – molto frequenti – in cui l’assemblea condominiale, in un’unica seduta, approva lavori diversi che godono di distinte agevolazioni, o un intervento agevolato unitamente al preventivo ordinario, senza prevedere distinti piani di rateizzazione.


fonte:teknoring