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D. Lgs. 231: la cancellazione dell’ente non estingue la responsabilità.


La Cassazione, con la sentenza n. 9006/2022, ha cambiato il proprio orientamento sugli effetti della cancellazione in tema di responsabilità amministrativa da reato per un’impresa edile in un caso di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.


Da oramai oltre vent’anni il D. Lgs. 18 giugno 2001, n. 231 disciplina il regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per la commissione dei c.d. rati presupposto, ossia illeciti penalmente rilevanti specificamente previsti dal decreto stesso agli artt. 24 e ss. Ai fini dell’attribuzione della responsabilità a carico della persona giuridica è però necessario che i reati vengano commessi nell’interesse o vantaggio della stessa, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, da una sua unità organizzativa autonoma, da chi esercita di fatto poteri di gestione e controllo – i cosiddetti soggetti apicali – o da persone soggette alla direzione e alla vigilanza di essi (art. 5).

In altri termini, alla responsabilità della persona fisica autore del reato, si aggiunge una responsabilità distinta ed autonoma, ossia quella dell’ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso l’illecito, che saranno quindi oggetto di accertamento separato da parte del giudice penale.

In caso di condanna, le conseguenze per l’ente possono essere molto pesanti, a partire dalle sanzioni pecuniarie fino a quelle interdittive, che nei casi più gravi possono sfociare nell’interdizione perpetua dall’esercizio dell’attività. Al contempo, non deve essere trascurato l’aspetto reputazionale, il quale può compromettere l’esistenza stessa della persona giuridica anche al netto delle sanzioni previste dal decreto. Per questo è nell’interesse dell’ente preservarsi dalle conseguenze negative derivanti dalla commissione di reati al suo interno.

Di recente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sull’ipotesi specifica della cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese e l’eventualità che questo produca effetti in termini di estinzione della responsabilità.


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La tesi dell’estinzione della responsabilità dell’ente

Nella vicenda giudiziaria in esame, un’impresa edile era stata ritenuta responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 per un illecito commesso nel suo interesse da uno dei soggetti di cui all’art. 5. Più precisamente, si trattava del reato di lesioni personali colpose previsto dall’art. 590 c.p., per il quale la società era stata ritenuta responsabile in quanto, oltre all’integrazione dei requisiti del menzionato art. 5, la fattispecie era al contempo richiamata dall’art. 25-septies del Decreto, rubricato omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.
Ora, nel corso del giudizio di appello, era stata disposta la cancellazione della società dal registro delle imprese con estinzione della stessa. Tuttavia, il giudice aveva comunque deciso di confermare la sentenza di primo grado anche relativamente alla responsabilità dell’ente e alla conseguente condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, trasferendola però in capo ai legali rappresentati persone fisiche in virtù della sopravvenuta estinzione della società.

Alla luce di ciò, la difesa ricorreva in Cassazione lamentando proprio il menzionato trasferimento della responsabilità dall’ente ai soggetti.
Peraltro, a sostegno veniva citato un precedente giurisprudenziale della Suprema Corte contenuto nella sentenza n. 41082 del 7 ottobre 2019, richiamata successivamente anche dalla sentenza n. 25492 del 5 luglio 2021.


In quelle occasioni, la Cassazione aveva espresso un principio secondo il quale l’estinzione dell’ente mediante cancellazione determinerebbe anche l’estinzione dell’illecito previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, riconducendo ad una siffatta ipotesi i medesimi effetti previsti dall’art. 150 c.p. dedicato all’estinzione del reato per decesso del reo prima della condanna, e dall’art. 171 c.p. relativo invece all’estinzione della pena per la morte sopraggiunta in un momento successivo.

Il revirement giurisprudenziale della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 9006 del 17 marzo 2022 la V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha sostanzialmente smentito le pronunce menzionate nel precedente paragrafo, andando quindi a modificare il proprio orientamento sul tema.

In particolare, gli Ermellini dissentono dall’assimilazione dell’estinzione dell’ente alla morte del reo. A tal proposito, la Corte di Cassazione richiama la disciplina dettata dalla Sezione II del Capo II del D. Lgs. n. 231/2001 sulle vicende che coinvolgono l’ente. La normativa prevede infatti che ai sensi dell’art. 28, la responsabilità dell’ente rimane anche in caso di trasformazione. Allo stesso modo, l’ente che nasce da una fusione risponde per gli illeciti commessi anteriormente come previsto dall’art. 29, e la medesima soluzione si applica in caso di scissione parziale ex art. 30 e in caso di cessione di azienda ai sensi dell’art. 33; in questi ultimi che casi, la responsabilità rimarrà ferma e sarà solidale, rispettivamente tra l’ente scisso e gli enti beneficiari della scissione e, di regola, tra il cessionario e il cedente.

Inoltre, osserva la Corte, seppure il legislatore tratti solo il tema delle vicende trasformative dell’ente e non quelle estintive, non si può risolvere la lacuna tramite un mero “accostamento, che appare essere solo suggestivo, con l’estinzione della persona fisica”. Questo, in primo luogo, perché le cause estintive dei reati sono generalmente un numero chiuso che non può essere esteso a piacimento. Inoltre, deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001” (Cass. SS. UU., n. 11170 del 25/09/2014); se ciò vale in caso di fallimento, non dovrebbe esserci un diverso trattamento in caso di cancellazione dal registro delle imprese che altro non è che un’altra vicenda estintiva delle persone giuridiche.

Pertanto, la Cassazione conclude che lo scioglimento della società non determina l’estinzione dei rapporti sorti nell’esercizio dell’impresa anteriormente a tale evento, i quali passano vengono trasferiti in capo ai soci persone fisiche. Quindi, l’estinzione della società “non pone un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti anteriori alla sua cancellazione, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire per effetto della cancellazione dell’ente stesso”.
In conclusione, rigettando il ricorso, la Corte di Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell’articolo 25-septies, comma 3, del d lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’articolo 590 cod. pen., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”.

Fonte: teknoring