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Superbonus: sconto in fattura per il compenso per il visto di conformità


Agenzia delle Entrate: rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione, anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l’attualizzazione del credito ricevuto”.


L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 243 del 4 maggio 2022 in tema di Superbonus, fornisce indicazioni sull’applicazione dello sconto in fattura per il compenso per il rilascio del visto di conformità necessario all’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica o restauro della facciata degli edifici.

La corretta procedura da seguire

La possibilità di pattuire con i clienti, sia persone fisiche che condomìni, il riconoscimento di tale onere finanziario è stata considerata da un professionista, dato che l’applicazione dello sconto in fattura tiene conto anche del fatto che il relativo recupero fiscale avverrà in un arco temporale di alcuni anni, salvo la possibilità di cedere ulteriormente il credito così maturato a terzi, sostenendo ovviamente, nel caso di detrazioni spettanti nella misura del 65 per cento o del 50 cento, un aggravio finanziario pari all’attualizzazione del credito da parte dell’acquirente dello stesso. 
Qual è la corretta procedura da seguire di tale riaddebito di oneri al cliente ai fini della corretta fatturazione e ai fini della determinazione del reddito professionale?

La spesa per l’apposizione del visto di conformità

L’Agenzia chiarisce che la spesa per l’apposizione del visto di conformità, concorrendo al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato può essere oggetto di “sconto in fattura”.

A seguito dell’opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente che l’adempimento totale o parziale dell’obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente che può essere utilizzato in compensazione ovvero essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti.

Quindi, nel condividere la soluzione prospettata dal professionista, l’Agenzia ritiene che rientri tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione, anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l’attualizzazione del credito ricevuto”. Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.

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Fonte: teknoring