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Cassazione: la responsabilità del direttore dei lavori


Il direttore dei lavori è tenuto a garantire o ripristinare la corretta esecuzione dei lavori del progetto a lui affidato.


Responsabile il direttore dei lavori dissenziente se non si attiva per la conformità.

Il direttore dei lavori che non condivida l’esecuzione di alcuni interventi, pur chiesti dai committenti, perché considerati non adeguati o pericolosi, non deve limitarsi ad esprimere il proprio dissenso ma deve attivarsi affinché le opere siano realizzate in piena sicurezza nel rispetto delle sue indicazioni. Diversamente, dovrà astenersi dal continuare a dirigere i lavori per non rispondere degli eventuali vizi dell’opera è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza del 28/3/2022, n. 9965.


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La vicenda processuale

La ricostruzione dei fatti è la seguente. I proprietari di un immobile agivano nei confronti dei precedenti proprietari per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla presenza di vizi dell’immobile, soggetto ad allagamento in occasione di copiose precipitazioni.

I precedenti proprietari, nel costituirsi in giudizio, chiamavano a loro volta sia l’impresa che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione sia il progettista e direttore dei lavori.
In primo grado viene riconosciuta la responsabilità dei precedenti proprietari e della ditta che aveva eseguito i lavori. Nulla, invece, veniva disposto nei confronti del direttore di lavori avendo questi espresso il proprio dissenso all’esecuzione di parte dei lavori (e da cui è poi derivato il danno lamentato).

In secondo grado, invece, veniva riconosciuta la responsabilità solidale anche del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori si rivolge alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza di appello. La Corte di Cassazione, però, rigetta il ricorso presentato e conferma la responsabilità in solido del direttore dei lavori per i danni causati dall’esecuzione non corretta di lavori.

Il dissenso del direttore dei lavori e la sua responsabilità

In particolare, la questione attiene alla qualificazione del dissenso espresso in ordine ad una esclusione della responsabilità del direttore dei lavori. E cioè, se il direttore dei lavori non è d’accordo con l’esecuzione di determinate opere (perché non sicure o pericolose o, più semplicemente, perché difformi rispetto al progetto da lui redatto) può limitarsi ad esprimere il proprio dissenso per non essere ritenuto poi responsabile dei danni eventualmente derivati dall’esecuzione delle opere? La risposta della Cassazione è negativa.

Vediamo il perché.

Il direttore dei lavori, infatti, è tenuto a garantire la corretta esecuzione dei lavori che gli sono affidati. Esecuzione che dovrà avvenire secondo “le regole dell’arte”. Tale obbligazione impone un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori, infatti, è chiamato, per conto del committente e nell’interesse di quest’ultimo, a svolgere la propria attività utilizzando le sue competenze tecniche al fine di garantire il risultato che il committente si aspetta di conseguire. 

E, dunque, il direttore dei lavori dovrà accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progettosia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole tecniche, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.

La sentenza in commento propone un passaggio ulteriore nell’individuazione della diligenza richiesta al direttore dei lavori: la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere non è astratta ma si svolge in concreto, dovendo attivarsi per rendere conformi al progetto i lavori in corso di esecuzione e non potendosi limitare a dissentire o contestare i lavori.

Cosa può fare il direttore dei lavori in questi casi?

Il direttore dei lavori che non è d’accordo con l’esecuzione di determinate opere (perché non sicure o pericolose o, più semplicemente, perché difformi rispetto al progetto da lui redatto) deve imporsi affinché sia rispettato il progetto redatto ovvero, se le opere siano state già realizzate, deve imporsi affinché siano rimosse le opere realizzate contro il suo parere.

Non è sufficiente, quindi, limitarsi ad esprimere il proprio dissenso perché non coerente con lo specifico obbligo di controllo e verifica che grava sul direttore dei lavori ai fini della corretta esecuzione dei lavori.

Neppure è risolutivo recedere dal contratto stipulato poiché questo rimedio giuridico (per svincolarsi legittimamente dall’obbligo di rispettare gli impegni contrattualmente assunti in presenza di giusta causa) non fa venir meno l’eventuale responsabilità per quei fatti riferibili al periodo precedente all’esercizio del recesso.

L’Ordinanza del 28/3/2022, n. 9965 è disponibile in free download qui di seguito.



Fonte: teknoring