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Tregua fiscale: quali professionisti non potranno usufruirne


È una delle principali misure contenute nella legge di bilancio 2022, ma da Inarcassa arriva una pesante precisazione per ingegneri e architetti.


A partire dal 31 marzo 2023, il governo ha deciso di procedere con la cancellazione delle cartelle fino al 2015 che hanno un importo inferiore a 1.000 euro: è questa una delle principali misure contenute nella legge di bilancio 2022, per cui tuttavia oggi è importante fare delle precisazioni.

Stando a quanto comunicato da Inarcassa, per esempio, i liberi professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti non potranno usufruirne.


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Tregua fiscale: la posizione di Inarcassa sulle cartelle esattoriali

Come altre Casse professionali, Inarcassa ha comunicato martedì 31 gennaio 2023 che non avrebbe aderito alla sanatoria fiscale prevista dalla manovra approvata dal governo Meloni.

La decisione è stata presa durante la riunione del 27 gennaio, dal Consiglio di Amministrazione, che ha deliberato di non applicare l’annullamento automatico delle cartelle esattoriali, di importo fino mille euro, affidate all’Agente della Riscossione se gli affidamenti sono stati effettuati dopo il 2015.

Nello stesso giorno, inoltre, si è decretata la non adesione all’istituto della definizione agevolata per i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Ma cosa comporta questo per i liberi professionisti, ingegneri e architetti, iscritti a Inarcassa?

I nuovi termini della tregua fiscale

Le misure previste dalla cd. “tregua fiscale”, riguardano:

  • la regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie;
  • l’adesione agevolata;
  • la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la chiusura delle liti tributarie;
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.


Sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

Il debitore, pertanto, anche se incorso nell’inefficacia di precedenti definizioni dei carichi affidati all’agente della riscossione, potrà avvalersi della nuova definizione per il residuo importo ancora dovuto, presentando la prevista dichiarazione entro il termine del 30 aprile 2023, beneficiando della sospensione e versando le somme dovute, con le modalità ed alle scadenze stabilite.

Tuttavia, occorre tener presente che, secondo l’applicazione della nuova definizione agevolata, ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti potrà operare, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti “rottamazioni”, soltanto qualora gli enti preposti si pronuncino in tal senso, adottando apposita delibera che, entro il 31 gennaio 2023, dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente deliberante e comunicata via PEC all’agente della riscossione. 

Questo vale per tutti gli enti previdenziali, Inarcassa compresa.

Architetti e ingegneri, quindi, non potranno usufruire nel 2023 dei nuovi termini per i debiti fiscali pendenti. Salvo diversa presa di posizione da parte della Cassa di riferimento.


fonte: teknoring