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Bonus Decreti Aiuti bis e ter: come fare richiesta con Inarcassa?


C’è tempo fino al 30 novembre 2022 per richiedere i bonus da 200 e 150 euro previsti dai Decreti Aiuti bis e ter: procedura con autocertificazione online.


Dal 26 settembre 2022 è possibile per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti agli enti di previdenza privatizzati come ad esempio Inarcassa, procedere con la richiesta online delle indennità una tantum previste dal Decreto Aiuti Bis, pari a 200 euro e dal Decreto Aiuti Ter, pari a 150 euro.

Bonus 200 euro, tra limiti e diritti

L’importo del citato bonus, pari a 200 euro, viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con reddito sotto i 35.000 euro.

Nel dettaglio, le categorie di soggetti destinatarie sono:

  • pensionati, che lo riceveranno tramite l’INPS;
  • lavoratori dipendenti, inclusi colf, badanti e lavoratori domestici;
  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza.

Rimango, invece, esclusi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Ciò premesso, con riferimento ai lavoratori autonomi manca, ad oggi, la pubblicazione in G.U. del Decreto attuativo necessario a rendere operative le disposizioni concernenti il citato bonus di 200 euro. Tuttavia, il testo è disponibile (ancorché non pubblicato in G.U.).

Il decreto attuativo del 19 agosto 2022 che indica le modalità per la richiesta del bonus, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24.09.2022.

Vediamo cosa ha previsto Inarcassa per i professionisti tecnici iscritti.



Bonus Decreti Aiuti bis e ter a professionisti e autonomi: beneficiari e requisiti per Inarcassa

La platea dei beneficiari è costituita, dunque, da tutti i professionisti iscritti a Inarcassa al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge).
Sono esclusi:

  • titolari di pensione Inarcassa o di altro ente decorrenza antecedente al 01/07/2022;
  • chi è contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali INPS. Se un iscritto risulta contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali autonome dell’INPS (ad es. Gestione Separata), la domanda va presentata esclusivamente all’INPS.

Possono beneficiare dell’indennità i professionisti che:

  1. nell’anno di imposta 2021 abbiano conseguito un reddito complessivo assoggettabile ad IRPEF non superiore a 35.000 euro per l’indennità di 200 euro e a 20.000 euro per l’indennità di 350 euro. Dal computo del reddito personale al netto dei contributi previdenziali e assistenziali versati sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  2. abbiano effettuato, entro il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge), almeno un versamento, totale o parziale, relativo alla contribuzione obbligatoria dovuta a Inarcassa con competenza dal 01/01/2020 fino al 18/05/2022 (quindi riferita agli anni 2020, 2021 o 2022). Tale requisito non si applica ai professionisti neoiscritti che non hanno scadenze ordinarie di pagamento entro la stessa data del 18 maggio;
  3. non abbiano percepito le prestazioni di cui agli articoli 31 (“Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti”) e 32 (“Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti“) del predetto Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50;
  4. non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Click day del 26 settembre 2022: istruzioni per l’uso

Gli associati devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dalle ore 12 del 26/09/2022 all’30/11/2022 nel menu “domande e certificati” alla voce Domande (riquadro “Aiuti economici”), modello “Indennità Una Tantum per i liberi professionisti (Decreto Legge n°50/2022 art. 33)”.

La compilazione è semplice e guidata, prevede l’autocertificazione dei requisiti relativi alla situazione previdenziale, lavorativa e reddituale e la comunicazione dell’IBAN per l’accreditamento dell’importo.

In caso di errore si potrà inviare la richiesta di revoca successivamente alla presentazione della domanda inviando l’ apposito modulo entro il termine del 30/11/2022. 

Inarcassa procederà alla verifica dei requisiti e provvede ad erogare l’indennità, rispettando il criterio cronologico di arrivo.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con analoga indennità erogata da altri enti previdenziali e con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50.

Un dettaglio importante

L’istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale: se si è iscritti all’Inps, ad esempio, il bonus va richiesto unicamente a questo ente previdenziale.


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fonte:teknoring