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Decreto Taglia Prezzi: ufficiale la proroga dei titoli edilizi


Con la conversione del decreto legge n. 21/2022 è stata ufficialmente introdotta la previsione di una proroga di un anno dei titoli edilizi.


Con la conversione del d.l. n. 21/2022 è stata ufficialmente introdotta la previsione di una proroga di un anno dei titoli edilizi.

La finalità della proroga nel decreto “taglia prezzi

La proroga, introdotta dalla legge di conversione nel decreto-legge Taglia prezzi con l’art. 10septies, concede più tempo per iniziare e per terminare i lavori a quei soggetti cui è stato rilascio un titolo edilizio entro il 31 dicembre 2022.

Si tratta di una misura volta a contrastare l’attuale situazione congiunturale di aumento dei prezzi e dell’irreperibilità dei materiali da costruzione e reca, infatti, “misure a sostegno dell’edilizia privata”.

Schema applicativo delle proroghe relativo a ciascun titolo edilizio

Permesso di costruire (art. 15 d.P.R. n. 380/2001)

  • inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo;
  • fine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori;
  • proroga: è prevista la possibilità di richiedere una proroga. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori;
  • proroga straordinaria d.l. n. 21/2022: prorogati di un anno i termini di inizio e di ultimazione dei lavori

SCIA (art. 23 d.P.R. n. 380/2001)

  • inizio lavori: entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA;
  • fine lavori: entro 3 anni dalla presentazione della SCIA;
  • proroga: non è prevista la possibilità di richiedere una proroga;
  • proroga straordinaria d.l. n. 21/2022:prorogati di un anno i termini di inizio e di ultimazione dei lavori

CILA (artt. 6 e 23bis d.P.R. n. 380/2001)

  • inizio lavori: immediatamente dopo la presentazione della CILA o successivamente all’acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri;
  • fine lavori: non previsto un termine di efficacia;
  • proroga: non è prevista la possibilità di richiedere una proroga;
  • proroga straordinaria d.l. n. 21/2022: non prevista

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Le proroghe per le convenzioni di lottizzazione

Le convenzioni di lottizzazione prevedono un termine massimo “non superiore ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere” ad oggetto della convenzione.

Anche tale termine risulta prorogato di un anno, in particolare, viene prorogato “il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge n. 76 del 2020.

Le condizioni della proroga

La proroga viene rilasciata a condizione che il titolo edilizio sia stato richiesto entro il 31 dicembre 2022 e che non siano decorsi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori al momento della presentazione della “comunicazione dell’interessato” di volersi avvalere della proroga in questione.

Ulteriore condizione è la regolarità degli interventi che non dovranno risultare in contrasto, al momento della comunicazione di cui sopra, con gli strumenti urbanistici approvati nonché con le altre disposizioni di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Alcune considerazioni finali

Non è stata disciplinata la modalità di invio della comunicazione che, salvo indicazioni di segno contrario, dunque, si deve presumere analoga alla modalità di invio della richiesta del titolo edilizio cui si riferisce.

Ma soprattutto, in relazione alla concessione della proroga a condizione di regolarità degli interventi, ci sarà una verifica preventiva (e quindi necessaria ai fini dell’efficacia della proroga) o solamente successiva (e quindi ininfluente ai fini della proroga ma valida solamente a fini sanzionatori)?

Ma ancora, se si usufruisce della proroga senza averne diritto, quali sanzioni?


fonte: teknoring