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L’ANCE chiede la revisione dei contratti d’appalto a causa del caro prezzi


L’iniziativa dell’ANCE a sostegno delle imprese contro aumento dei prezzi e irreperibilità delle materie prime.


Uno schema d’istanza per chiedere alle stazioni appaltanti la revisione dei contratti in corso o la sospensione, totale o parziale, dei lavori per cause di forza maggiore, a causa dell’aumento dei prezzi e delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime.

È questa l’iniziativa introdotta dall’Associazione Italiana Costruttori Edili (ANCE) per difendere i propri associati dallo tsunami prezzi che si sta abbattendo sulle attività edilizie, mettendo in seria difficoltà economiche migliaia di imprese.

Una situazione già critica a causa della pandemia da Covid-19, e che si è ulteriormente aggravata nell’ultimo mese a causa del repentino mutamento del contesto economico e geopolitico internazionale, sconvolto dal conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

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Non solo sospensione dei lavori: il contenuto dell’istanza

Già qualche settimana fa, l’ANCE aveva diffuso un modello d’istanza finalizzata a richiedere la sospensione, totale o parziale, dei lavori. Il nuovo modello si spinge più avanti.

In esso viene paventata la possibilità di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Il documento – che ovviamente va adattato al caso concreto – illustra anzitutto le criticità operative sul normale andamento delle attività di cantiere, causate dai fenomeni inflattivi e dalle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Eventi che stanno producendo incrementi dei prezzi d’acquisto impensabili fino a qualche mese fa.

Prezzi alle stelle

Si fa riferimento, tra l’altro:

  • all’eccezionale aumento dei prezzi dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi, del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una vertiginosa impennata dei costi che sta determinando un’alterazione dell’equilibrio contrattuale già dal 2020;
  • all’impennata dei costi dell’energia elettrica, del gas e del petrolio, che, iniziato dalla seconda metà del 2021 si è ulteriormente aggravato a causa delle note vicende del conflitto russo-ucraino.

Uno scenario che – come sottolinea l’ANCE – ha indotto il nostro Governo e le istituzioni a parlare addirittura di “economia di guerra”.

Irreperibilità delle materie prime

Il repentino ed incontrollabile aumento dei prezzi – si legge nell’istanza – rende ingestibile la situazione nei cantieri.

I principali centri di trasformazione siderurgici, impianti per la produzione di laterizi, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, isolanti, materie plastiche, prodotti ceramici ed in generale di tutti i materiali utilizzabili in edilizia hanno sospeso o stanno decidendo di sospendere l’attività.

Tali circostanze determinano un eccezionale restringimento delle importazioni delle principali materie prime dai mercati esteri di riferimento (tra cui quello cinese), oltre che una variazione in aumento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione.

Una situazione gravissima, che produce un micidiale effetto domino. I fornitori e/o i subappaltatori non riescono ad onorare gl’impegni contrattuali assunti.

Si sta verificando una sostanziale irreperibilità, sia sul mercato comunitario che nazionale, di alcuni materiali di cruciale importanza.

Rincaro dei trasporti

Il rincaro dei costi dell’energia, gas e petrolio sta producendo enormi problemi sulla circolazione/trasporto sul territorio nazionale di qualunque tipo di merce, di fatto conducendo ad un sostanziale blocco dei principali vettori, con l’effetto di aggravare ulteriormente le difficoltà, già presenti, di reperimento dei materiali da costruzione.

Vi è poi la situazione la grave situazione del mercato creditizio, attualmente in forte flessione, che non consente agli operatori economici del settore di sviluppare alcun tipo di programmazione a medio-lungo termine.

Possibili rimedi

A fronte di tali circostanze, che pregiudicano il regolare svolgimento dei lavori e provocano un evidente squilibrio del rapporto contrattuale tra stazione appaltante e impresa, l’ANCE propone una serie di rimedi.

Sospensione dei lavori e riequilibrio contrattuale

Anzitutto, viene ipotizzata un’istanza al RUP per richiedere l’adozione di misure necessarie a tutelare la realizzazione dell’appalto, procedendo al riequilibrio del contratto in ossequio al principio di buona fede negoziale ex art. 1375 del codice civile.

In particolare, viene proposta:

  • La concessione di una congrua proroga dei termini contrattuali ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e delle relative norme del Capitolato Speciale di Appalto;
  • La sospensione totale dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e del Capitolato Speciale di Appalto sul presupposto del verificarsi di una circostanza speciale tale da impedire la regolare prosecuzione dei lavori.

Variante in corso d’opera

Viene poi ipotizzata l’adozione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di una Variante in corso d’opera che introduca una clausola di revisione prezzi tale da scongiurare carenze di effettività dell’Offerta economica presentata dalla scrivente Impresa in fase di gara.

Equo compenso

Altro rimedio possibile: il riconoscimento di un equo compenso ai sensi dell’art. 1664, comma 2 c.c., volto a ristorare l’Appaltatore delle gravi difficoltà di esecuzione evidenziate in narrativa, che ne hanno reso significativamente più onerosa la prestazione, alterando l’equilibrio sinallagmatico del contratto.

Oggettiva impossibilità e risoluzione del contratto

Infine, il rimedio estremo, ossia l’adozione, ai sensi dell’art. 1467 del codice civile, di urgenti misure volte alla riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali, a fronte della situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Con avviso che, in assenza di una rapida introduzione da parte della Stazione appaltante di un qualsivoglia meccanismo di soccorso negoziale, l’impresa istante potrebbe risultare oggettivamente impossibilitato a proseguire nell’esecuzione dei lavori (ai sensi e per gli effetti dell’art. 1256, comma 2 c.c.), con conseguente possibile risoluzione del contratto.



Fonte: teknoring