Computa & Compara News

Tra dubbi e limiti all’esenzione Imu per il nucleo familiare diviso


Si sta per sciogliere il nodo delle restrizioni sull’esenzione Imu per i nuclei familiari “divisi” in Comuni diversi. Presto la decisione della Consulta.


La decisione della Consulta avrà conseguenze sui recuperi dell’IMU avviati dai Comuni.

La Corte Costituzionale ha sollevato davanti a sé stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dalla normativa IMU, che prevede la residenza anagrafica e la dimora abituale non solo del possessore dell’immobile, ma anche del suo nucleo familiare.

La questione, formulata dalla Commissione Tributaria provinciale di Napoli (ordinanza n. 1985/2021) riguarda l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 e da ultimo modificato dal D.L. n. 146/2021.


Sponsor Computaecompara.it

Esenzione Imu: il problema

Il principio contestato è quello sostenuto dalla stessa Consulta (in contrasto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) secondo cui l’esenzione Imu prevista dalla norma citata spetterebbe solo alla casa in cui la famiglia ha la sua residenza e dimora abituale.

Quindi, ad esempio, se due coniugi (non separati) abitano in due Comuni diversi, l’esenzione non spetterebbe su nessuna casa, perché non esiste un’unica dimora per tutto il nucleo familiare.

La detrazione spetterebbe, invece, nel differente caso in cui i componenti nel nucleo familiare risiedano nello stesso Comune, dove invece la norma prevede che l’esenzione spetti comunque su uno degli immobili.

Un’interpretazione molto discussa, perché pone una disparità di trattamento secondo molti ingiustificata.

L’intervento legislativo

Occorre dire che tale interpretazione della norma sembra stata superata dal D.L. n.146/2021, convertito in legge, con cui si è ammessa la possibilità di possedere un’abitazione principale anche nel caso di frammentazione della famiglia in due Comuni diversi.

Tuttavia, nemmeno tale intervento legislativo sembra sufficiente a rivolvere definitivamente la questione. Secondo gli esperti, il problema è nasce a monte, ovvero dal fatto che la nozione di abitazione principale non tiene conto della situazione del suo possessore, anche (e genericamente) di tutti i componenti del nucleo familiare.

Disparità di trattamento

In ogni caso, la modifica introdotta dal D.L. 146/2021 è in vigore solo dal 21 dicembre 2021. Rimane in piedi, dunque, il contenzioso relativo alle situazioni pregresse. Da qui l’ordinanza della CTP di Napoli, che rimette in discussione l’orientamento della Consulta, perché, a suo dire, porta ad una palese differenza di trattamento tra i nuclei familiari “separati” ma residenti nello stesso Comune e quelli che avevano un componente in un altro comune.

Ora, con il comunicato stampa del 24 marzo 2022, la Corte Costituzionale fa sapere che ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità dell’art. 13 citato.

Un atto formale molto indicativo, che preclude probabilmente ad una soluzione definitiva della vicenda.

Esenzione Imu: il comunicato stampa della Consulta

La Corte – si legge nel comunicato – dubita della legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 3, 31 e 53 Costituzione) del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possesso dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare.

In tale modo, secondo la Corte, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.

Parole che sembrano anticipare la possibile decisione di eliminare questo blocco (già previsto nel D.L. 146/2021) anche per il contenzioso sorto prima del 21 dicembre 2021.

La questione potrebbe essere risolta considerando come abitazione principale quella dove il possessore ha stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. La condizione della dimora abituale è necessaria al fine di intercettare tutte le residenze fittizie, motivate da ragioni turistiche e non lavorative.

Sarà interessante leggere le motivazioni complete dell’ordinanza di autorimessione, che saranno depositate nelle prossime settimane.

Certo è che la decisione avrà importanti conseguenze non solo sui ricorsi pendenti, ma anche nei confronti degli atti di accertamento che i comuni hanno notificato, o stanno notificando, per effettuare i recuperi dell’IMU proprio sulla base dell’interpretazione dell’art. 13 del D.L. 201/2011 fornita dalla Corte Costituzionale e sulla quale la stessa Consulta dovrà pronunciarsi.

Fonte: teknoring