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Nuovi requisiti e regole UE per i prodotti da costruzione


Modificate le regole per la pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione UE relativi ad alcuni prodotti da costruzione.


Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l’ambiente. Col fine di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore costruzioni, per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno, la Commissione, con il Regolamento N. 305 del 9 marzo 2011 ha individuato le caratteristiche essenziali che i cd. “prodotti da costruzione” devono avere per rispettare – sia in termini di sicurezza che di qualità – le disposizioni vigenti negli Stati membri, che dovrebbero garantire un livello di protezione elevato.

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Prodotti da costruzione: livelli di soglia, marcatura CE e garanzie di sicurezza

Si parla di “livelli di soglia” quando, in riferimento a dei prodotti da costruzione, si individua uno standard minimo di natura tecnica o regolamentare applicabile a un’unica caratteristica o a una serie di caratteristiche. Mediante l’apposizione o l’avvenuta apposizione della marcatura CE al prodotto da costruzione che rispetta tali requisiti, quindi, i produttori si assumono la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

Come stabilito dal Regolamento, in particolare: “La marcatura CE dovrebbe essere apposta a tutti i prodotti da costruzione per i quali il fabbricante abbia redatto una dichiarazione di prestazione conformemente al presente regolamento. Se non è stata redatta una dichiarazione di prestazione, la marcatura CE non dovrebbe essere apposta”.
Pertanto, “la marcatura CE dovrebbe essere l’unica marcatura che attesta che il prodotto da costruzione è conforme alla prestazione dichiarata e risponde ai requisiti applicabili relativi alla normativa di armonizzazione dell’Unione”.

Come funziona la pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea

Salvo nei casi stabiliti dal regolamento di riferimento, l’immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea dovrebbe essere accompagnata da una dichiarazione di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
Quando questo non è possibile, il fabbricante – ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio – per valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione che non rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata può chiedere una valutazione tecnica europea.

Cosa cambia con la decisione di esecuzione UE 2022/381 del 4 marzo

Sulla questione, proprio recentemente, è tornata di nuovo la Commissione Europea, con la decisione di esecuzione UE 2022/381 del 4 marzo, che ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea relativi al sistema di pannelli strutturali in EPS armato ad alta densità, per unità costruttive, e ad altri prodotti da costruzione.

Nello specifico, in conformità ai regolamenti UE, è stato stabilito che i documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dagli organismi di valutazione tecnica si riferiscono ai seguenti prodotti da costruzione:
  • sistema di pannelli strutturali in EPS armato ad alta densità, per unità costruttive;
  • kit per costruzioni a base di pannelli massicci con struttura metallica;
  • ringhiera/balaustra per vetro strutturale a sbalzo;
  • isolamento termico formato in situ in schiuma a base minerale;
  • ancoraggio pre-installato per il fissaggio di elementi di facciata in calcestruzzo;
  • sistema di anelli di cavo per il collegamento di elementi in calcestruzzo preformati e in situ;
  • kit per sistemi di camini con parete esterna in cemento e rivestimento in argilla/ceramica in combinazione con rivestimenti in plastica o metallo e condotto aggiuntivo;
  • rivestimento in fibra di vetro e sostanze minerali e organiche per il rivestimento di condotti di ventilazione;
  • sistema di ventilazione realizzato con lana minerale con superfici all’esterno e all’interno;
  • massetti in calcestruzzo per applicazioni interne ed esterne.

Stesse regole per gli importatori dei prodotti da costruzione

È opportuno ricordare, infine, che anche gli importatori sono tenuti a immettere sul mercato dell’Unione solo i prodotti da costruzione conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti UE.

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto da costruzione o, se del caso, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Fonte: teknoring