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Chiarimenti ministeriali sul Superbonus, bonus mobili e bonus verde


I chiarimenti del sottosegretario Federico Freni sull’applicazione dei bonus fiscali a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio.


Il sottosegretario Federico Freni, rispondendo in Commissione Finanze della Camera a un’interrogazione dell’on. Fragomeli, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dei bonus edilizi a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio.


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Bonus mobili per impianti fotovoltaici su lastrico solare condominiale

L’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale, ovvero l’installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all’alimentazione del medesimo possono essere considerati “intervento su singola unità immobiliare”, dando quindi la possibilità di usufruire del bonus mobili per acquisti da destinare all’arredo dell’unità immobiliare di proprietà del soggetto proprietario dell’impianto fotovoltaico, o devono essere invece essere considerati come “intervento su parti comuni di edifici residenziali”?
Per beneficiare del bonus mobili per l’acquisto di mobili e di taluni grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che l’intervento edilizio sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria.

Rientrano in tale categoria anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Ciò in quanto gli interventi finalizzati all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria.

Peraltro, la fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, e altro) e non all’arredo della propria unità immobiliare.

Nel caso di “ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale” ovvero di “installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all’alimentazione” dell’impianto fotovoltaico già installato (e, quindi, presumibilmente, sempre al servizio dell’unità immobiliare del singolo condomino), trattandosi, in entrambi i casi, di “intervento su singola unità immobiliare” (seppur realizzato sul lastrico solare condominiale), riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, sarà quindi possibile, per il condomino, proprietario di tale impianto, fruire anche del bonus mobili.

Bonus verde per illuminazione e arredi in aree verdi

Possono essere ricomprese nel bonus verde, prorogato al 2024 dalla legge di bilancio 2022, anche i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi?

La legge di bilancio 2018 ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione dall’imposta lorda (Irpef) pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (bonus verde).

La disposizione è stata prorogata dalla legge di bilancio per 2022, al 31 dicembre 2024. Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.  
È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. 

In tale contesto, si ritiene che non rientrino le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi.

Applicazione bonus edilizi: l’agevolazione per demolizione e ricostruzione negli edifici unifamiliari non è prorogata

La proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione interessa anche gli edifici unifamiliari?
La risposta è negativa: gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente tra gli interventi su edifici diversi da quelli unifamiliari, pertanto la proroga sino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025, non si applica agli edifici unifamiliari per i quali, invece, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Sal 30% in caso di interventi plurimi: conta l’intervento complessivo

Nel caso ci siano interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, sismabonus ed Ecobonus 110 per cento), la realizzazione, entro il 30 giugno 2022, del 30 per cento dell’intervento complessivo sulle unità familiari può riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110 per cento) e, pertanto, il rispetto di tale percentuale è soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori?
La percentuale del 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori negli interventi effettuati su unità unifamiliari, va commisurata all’intervento complessivamente considerato. 

A tali fini, pertanto, non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto al Superbonus.

Sonde geotermiche: in arrivo un decreto Mite

Le spese per le sonde geotermiche possano essere ricomprese nel massimale dei pannelli solari?

lndicazioni puntuali sui massimali per le spese sostenute per le pompe di calore geotermiche diversi dai massimali fissati per i pannelli solari, saranno fornite con apposito decreto del Ministero per la transizione ecologica, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Applicazione bonus edilizi: i lavori relativi al Superbonus sono manutenzione straordinaria

La realizzazione dei lavori relativi al Superbonus può costituire comunque manutenzione straordinaria e pertanto possono essere autorizzati tali lavori con l’approvazione in assemblea condominiale, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico?

La risposta è affermativa: gli interventi, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

Fonte: teknoring