Computa & Compara News

Le risposte del MEF su Superbonus 110% e bonus edilizi


In seguito ad una interrogazione parlamentare, il Sottosegretario Freni ha fornito alcuni chiarimenti sui vari bonus edilizi.


Bonus edilizi: le risposte del MEF a vari quesiti

Con una interrogazione a risposta immediata (n.5-07599), presentata dall’On Fragomeli, si è ritornato a parlare di alcuni problemi applicativi dei cosiddetti bonus fiscali edilizi e, in particolare, del superbonus 110%.

I chiarimenti forniti dal Ministro dell’Economia, al question time, in Commissione Finanze alla Camera, sono stati sei e spaziano dall’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, alle spese per le sonde geotermiche.

Analizziamoli singolarmente.


Sponsor Computaecompara.it

Ampliamento e/o installazione impianto fotovoltaico presente su un lastrico solare condominiale

La prima domanda posta è stata la seguente: “se l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico presente su un lastrico solare condominiale o l’installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare possano essere considerati «intervento su singola unità immobiliare» o debbano essere invece essere considerati come intervento su parti comuni di edifici residenziali”.

In merito al primo quesito il MEF richiama la circolare dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021, n. 7/E, la quale precisa che per beneficiare del cosiddetto bonus mobili è necessario che l’intervento edilizio sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria.

Secondo il MEF, nel caso rappresentato, di ampliamento dell’impianto fotovoltaico ovvero di installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all’alimentazione dell’impianto fotovoltaico già installato, trattandosi, in entrambi i casi, di intervento su singola unità immobiliare (seppur realizzato sul lastrico solare condominiale), è riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, e pertanto sarà possibile, per il condomino, proprietario di tale impianto, fruire anche del bonus mobili.

Bonus verde e installazione di sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi

Nel secondo quesito ci si chiede se nel bonus verde possono essere ricompresi anche le spese sostenute per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi.
La risposta del MEF è positiva: è agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. In tale contesto, si ritiene che non rientrino le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi, perché come indicato dalla circolare n. 7/E del 2021, sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

Bonus edilizi risposte MEF: Nessuna proroga per gli edifici unifamiliari

Una ulteriore domanda riguarda l’eventuale proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione per gli edifici unifamiliari.

Nel fattispecie la proroga non può essere applicata in quanto, il MEF nella sua risposta, osserva che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo del citato comma 8-bis, nel quale sono disciplinati gli interventi su edifici diversi da quelli unifamiliari, ritenendosi pertanto che la proroga, prevista dal suddetto primo periodo, sino al 31 dicembre 2025, non si applichi agli «edifici unifamiliari», ai quali, invece, fa riferimento la disciplina di cui al secondo periodo della medesima disposizione”.

Raggiungimento della soglia del 30%, è necessario che gli interventi oggetto di Superbonus  abbiano raggiunto il 30% dello stato di avanzamento dei lavori

In merito a tale condizione il MEF richiama la Faq n. 3 del 2022, “secondo cui la predetta percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato”. 
A tali fini, pertanto, non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto alla detrazione cosiddetto Superbonus.

Le spese per le sonde geotermiche possano essere ricomprese nel massimale dei pannelli solari

Per tale risposta si dovranno attendere indicazioni più puntuali che saranno fornite con apposito decreto ministeriale prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Bonus edilizi risposte MEF: maggioranze condominiali per lavori relativi al Superbonus

In merito al corretto utilizzo delle maggioranze in condominio si chiede “se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisce comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e pertanto se possono essere autorizzati tali lavori con l’approvazione in assemblea condominiale, ai sensi del comma 9-bis, del medesimo articolo 119, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico”.

La risposta fornita dal Ministero è la seguente: “gli interventi riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

Ricordiamo che su tale problematica si è espresso con ordinanza del 30 settembre 2021, il Tribunale di Milano, che ha sospeso l’efficacia esecutiva della delibera dell’assemblea condominiale che aveva approvato l’installazione del cappotto termico, nell’ambito della procedura di efficientamento energetico del superbonus 110%, ritenendo l’esecuzione delle opere un’innovazione lesiva del decoro architettonico e, come tale, vietata dall’ultimo comma dell’art. 1120 c.c.

Ad avviso del Collegiol’apposizione del tipo di “cappotto” scelto dai condòmini determinerebbe una sostanziale alterazione del profilo estetico dello stabile, in quanto il “klinker” da rimuovere –e da sostituire con “gres” di diversa colorazione- rappresenta una caratteristica comune a molti edifici costruiti a Milano in una determinata epoca storica, e conferisce agli stessi una identità estetica specifica, caratterizzante e ben definita.

Ne consegue che, per il Tribunale, una volta terminati gli interventi previsti nel progetto esecutivo, risulterà irrimediabilmente compromesso l’aspetto esteriore delle facciate, con una grave ed intollerabile compromissione del decoro architettonico del fabbricato nel suo complesso.

Fonte: teknoring