Computa & Compara News

In arrivo i nuovi massimali di spesa per i bonus edilizi


In via di arrivo il decreto del Ministro della Transizione Ecologica che definisce i costi massimi specifici omnicomprensivi agevolabili per alcune tipologie di beni.


Pronto il decreto con i nuovi massimali per i bonus edilizi. Vediamo le novità previste

C’è attesa per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Transizione Ecologica (Mite)  che definisce i costi massimi specifici omnicomprensivi agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edificiSuperbonus 110% e, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, per gli interventi di efficienza energetica ammessi all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate.

Il provvedimento ha ottenuto la firma del Ministro per la Transizione energetica Roberto Cingolani.

Nella bozza del decreto vi erano due ipotesi sull’ambito di applicazione:

  •  agli interventi ammessi alla cessione del credito e allo sconto in fattura, limitatamente ai casi in cui il titolo edilizio sia presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;

  •.  alle tipologie di beni di cui all’Allegato A e limitatamente ai casi in cui il titolo edilizio sia presentato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sponsor Computaecompara.it

Massimali bonus edilizi, cosa cambierà?

I nuovi massimali, aumentati almeno del 20% rispetto a quelli individuati dal decreto Mise del 6 agosto 2020, per il maggior costo delle materie prime e dell’inflazione, comprendono i costi di fornitura, installazione, messa in opera dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile, la loro dismissione, nonché dell’IVA, delle prestazioni professionali e di qualunque altra opera complementare necessaria alla messa in opera degli stessi.

I costi massimi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sono elencati nell’Allegato A e si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento:

  •  interventi di riqualificazione energetica;
  •  strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  •  strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  •  strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  •  sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
  •  installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali   meccanismi di automatici di regolazione;
  •  impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
  •  impianti con micro-cogeneratori;
  •  impianti con pompe di calore;
  •  impianti con sistemi ibridi;
  •  impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
  •  impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
  •  installazione di tecnologie di building automation;
  •  impianto fotovoltaico;
  •  sistema di accumulo dell’energia elettrica;
  •  infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle CCIAA competenti o ai prezzari della casa editrice DEI.

Per tutti gli interventi, l’asseverazione sulla congruità della spesa deve essere redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici. Qualora i costi specifici per tipologia di intervento sostenuti siano maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.


I massimali saranno aggiornati entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da Enea.

Le modifiche al dm 6 agosto 2020

Il decreto del Mite reca anche modifiche all’Allegato A, punto 13 “Limiti delle agevolazioni” del decreto Mise del 6 agosto del 2020 sui requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici (Ecobonus):
“Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicato:
  •  interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
  •  interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
  •  interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio.
Per tutti gli altri interventi “l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento di cui all’Allegato I”. 
Per gli interventi diversi da quelli di cui all’Allegato I, gli oneri per le prestazioni professionali ammessi a detrazione non possono essere superiori a quelli di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016.

Fonte: teknoring