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Bonus edilizi: aggiornamento della comunicazione alle opzioni di cessione


Aggiornato il canale dell’Agenzia delle Entrate dedicato alla trasmissione delle comunicazioni, con nuovi termini per l’invio e l’adeguamento alle ultime novità.


Con la Legge di Bilancio 2022 molti dei bonus edilizi approvati dalle precedenti legislature sono stati confermati e prorogati dal Governo Draghi.

L’ultima Manovra, però, ha introdotto non poche novità relativamente al ricorso agli stessi. Dal 4 febbraio, per esempio, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’aggiornamento del canale dedicato alla trasmissione delle comunicazioni, dettando nuovi termini per l’invio delle stesse.

Vediamo, nello specifico, che cosa è cambiato.

Bonus edilizi e trasmissione delle comunicazioni: novità dal 4 febbraio

Con una nota stampa pubblicata il 28 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che, nel corso della giornata del 4 febbraio 2022, sarebbe stato aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni relative alle opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi. 
La novità, è stato specificato, si rifaceva alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021). Ma cosa cambia, concretamente, per i contribuenti?

In seguito agli adeguamenti delle procedure realizzati dal partner tecnologico Sogei, di fatto, da febbraio i contribuenti potranno comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

L’obbligo del visto di conformità, come chiarito invece dall’Amministrazione finanziaria, rimane per il bonus facciate e il Superbonus. Tuttavia, sempre a partire dal 4 febbraio sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022. Successivamente, la procedura sarà adeguata anche per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. L’avvenuto aggiornamento del canale, comunque, sarà prontamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate.


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Cosa cambia dopo il Sostegni ter

Al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche il decreto Sostegni-ter ha eliminato la possibilità di effettuare più cessioni di credito successive alla prima, con riferimento, tra l’altro, al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus.

In sostanza, i beneficiari dei bonus edilizi possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato; ciò vale anche per lo sconto in fattura praticato dai fornitori, i quali possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non possono procedere con ulteriori cessioni. In altri termini, per effetto del citato articolo 28 del decreto Sostegni-ter, entrato in vigore il 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”. 

La disciplina opera in relazione ai crediti ceduti per i quali è stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data. Tali crediti possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione, che potrà essere effettuata dal 7 febbraio 2022.

Disciplina transitoria

Ora, tenendo conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software – che terrà conto delle nuove disposizioni – è stata prorogata anche la data a cui fare riferimento per individuare i crediti che possono essere ceduti esclusivamente una ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.  In particolare, verrà prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine, precedentemente al quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.  

Pertanto, la disciplina transitoria recata dal comma 2 dell’art. 28 del decreto Sostegni ter si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).


Fonte: teknoring