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Superbonus anche al promissario acquirente (se il preliminare è registrato)


Tra i soggetti aventi il diritto di richiedere la detrazione del 110% rientra anche il futuro acquirente immesso nel possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolati.


L’Agenzia delle Entrate risponde a un quesito pubblicato su FiscoOggi, relativo alla figura del promissario acquirente, cioè il soggetto intenzionato a concludere una futura compravendita di un bene immobile, che a tale fine sottoscrive il contratto preliminare di vendita (il cosiddetto compromesso) con il promittente alienante (chi vende). 

Il caso prospettato concerne l’acquisto di un appartamento in un condominio: il promissario acquirente ha diritto ad usufruire del Superbonus?

La risposta è affermativa. In generale, il Superbonus spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Dato che il preliminare di vendita determina l’obbligo per i contraenti di prestare il consenso in occasione della futura vendita, tra i soggetti aventi il diritto di richiedere la detrazione del 110% rientra anche il futuro acquirente immesso nel possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolati, come già chiarito nella Circolare dell’Agenzia n. 24/2020, punto 1.2.


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Superbonus promissario acquirente, sì ma con contratto preliminare di vendita

È necessario, tuttavia, che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile. 

In tale situazione, analogamente a quanto previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è necessaria l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, essendo implicitamente accordata con l’immissione anticipata nel possesso dell’immobile.

La registrazione del contratto preliminare di vendita rappresenta un adempimento fiscale la cui inosservanza espone le parti alle conseguenti sanzioni ma non preclude al contratto di spiegare i suoi effetti obbligatori.


L’obbligo di registrazione del contratto preliminare di vendita grava sulle parti, sul Notaio (se il preliminare è redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata), e sull’eventuale mediatore immobiliare che ha favorito la conclusione dell’accordo tra le parti e che in tal caso resta obbligato solidalmente con queste ultime.

Il termine entro cui dev’essere effettuata la registrazione è di:

  •   20 giorni, se l’atto è stato stipulato privatamente tra le parti;

  •   30 giorni se è stato redatto dal Notaio;

  •   60 giorni se è stato sottoscritto all’estero ma riguarda un immobile presente in Italia.

Fonte: teknoring