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Le nuove misure del Governo per impedire le frodi legate al bonus edilizi


Dal codice identificativo univoco per le cessioni del credito alle sanzioni penali per il tecnico abilitato che rende false asseverazioni. Ecco tutte le misure approvate.


Il decreto con le misure antifrode per i bonus edilizi arriva in GU. Ecco cosa cambia

Il decreto legge n. 13 del 25 febbraio 2022 (GU n.47 del 25 febbraio 2022) “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” approvato dal Governo Draghi, reca provvedimenti per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi, che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso sulle truffe perpetrate soprattutto tramite la cessione di crediti inesistenti. 

Stando ai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, i bonus più utilizzati per frodare lo Stato sono stati il bonus facciate (46%), l’ecobonus (34%), bonus locazioni (9%), sisma-bonus (8%) e solo in ultimo il Superbonus (3%).

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Misure antifrode bonus edilizi: limitazioni alle opzioni alternative alla detrazione

Per tutti questi benefici fiscali, l’art. 1 del decreto legge abroga l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, che vietava la cessione del credito d’imposta successiva alla prima, e modifica gli artt. 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel senso di limitare le opzioni alternative alla detrazione.
Nello specifico, i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi agevolabili, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
    • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo,
    • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo,
    • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Tali soggetti hanno l’obbligo di:

  • segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria (Uif), ogni cessione intercorrente tra di loro, anche successiva alla prima, prima di compiere l’operazione, in caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
  • astenersi dall’effettuare l’operazione, nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.
  •  per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Codice identificativo unico

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Misure antifrode bonus edilizi: cessioni multiple solo per banche e intermediari finanziari

Modificato anche il decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 dicembre 2021:   “Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli. (art. 1, comma 8, sesto e ultimo periodo; art. 4, comma 2, terzo periodo).”

Misure antifrode bonus edilizi: sanzioni e assicurazioni del tecnico abilitato alle asseverazioni

L’art. 2 del dl n. 13-2022 “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” modifica l’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 per quanto riguarda il tecnico abilitato alle asseverazioni, il quale è punito, se nelle asseverazioni espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. (comma 13-bis).
Modificato anche il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, che deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.  

L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale. (comma 14).

Proroga dei termini di utilizzo dei crediti sotto sequestro

L’art. 3 del dl n. 13 del 2022 interviene sui termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale, stabilendo che il loro utilizzo può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini previsti dagli artt. 121 comma 3 e 122 comma 3 dl n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni. L’Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio sull’utilizzo del credito d’imposta e comunica i relativi dati al Ministero dell’economia e delle finanze.

Benefici fiscali e contratti collettivi di lavoro

L’art. 4 del dl n. 13 del 2022 detta disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo il comma 43-bis all’art. 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022), che dispone, per i lavori edili e di ingegneria civile (all. X dlgs n. 81 del 9 aprile 2008), cioè:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
  • trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
  • opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  • scavi e montaggio, smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei suddetti lavori, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Le verifiche per il rilascio del visto di conformità

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi e i responsabili dell’assistenza fiscale per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Tale disposizione acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

Fonte: teknoring