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Niente sanatoria della lottizzazione abusiva con il condono delle unità


Le singole porzioni di suolo nell’area abusivamente lottizzata devono essere valutate non in modo isolato.


Il Consiglio di Stato (sent. 883/2022) torna a pronunciarsi in materia di condono edilizio, nel caso in cui la richiesta sia relativa ad un immobile abusivo situato in un’area di lottizzazione abusiva. Per il Supremo Collegio, “non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell’area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso.”


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Lottizzazione e domanda di condono per singole unità

Il caso nasce dalla richiesta di condono ai sensi del D.L. n. 269/2003 presentata dalla promissaria acquirente di una delle unità realizzate abusivamente in un’area integrante una lottizzazione abusiva, perseguita anche in sede penale. L’immobile era parte di un compendio immobiliare realizzato nel 1983 da un unico proprietario e poi alienato ad una pluralità di acquirenti.

Per le singole unità, i nuovi proprietari o possessori avevano presentato a più riprese diverse istanze di condono. Già la dante causa della promissaria acquirente aveva provato nell’anno 1986 a presentare istanza di condono ai sensi della L. 47/1985 per la stessa unità immobiliare, istanza che era stata respinta perché i lavori di realizzazione erano terminati dopo il 1 ottobre 1983.

Al rigetto del condono era seguito, nel 1992, l’ordine di demolizione e l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, per mancata ottemperanza al predetto ordine. Sempre la dante causa aveva presentato nel 1994 domanda di condono ai sensi dell’art. 39 L. 724/1994, anch’essa respinta.

Nel frattempo il procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva si era concluso con la prescrizione, ma anche con la confisca del suolo abusivamente lottizzato e delle opere costruite.
All’esito di questo lungo percorso di dinieghi, nel 2004 la promissaria acquirente dell’immobile tentava una nuova richiesta di sanatoria in base al “terzo condono edilizio. Anche questa richiesta veniva rigettata, per contrasto con l’art. 32 della Legge istitutiva del terzo condono, in quanto il fabbricato “faceva parte di un più ampio complesso immobiliare di volumetria superiore al limite legale di 3 mila mc”. Seguiva il procedimento davanti al TAR, che veniva respinto, e l’appello al Consiglio di Stato.

Per i giudici di Palazzo Spada l’accertamento della lottizzazione abusiva e la conseguente confisca avvenute in sede penale, sono assorbenti rispetto alla domanda di condono edilizio.

Acquisizione gratuita e confisca: diversi effetti sulla possibilità di presentare domanda di condono

Anche se, afferma il Consiglio di Stato, il primo condono edilizio (art. 43 L. 47/1985) non è precluso dalla sopravvenuta acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale, tuttavia in questo caso l’immobile era stato addirittura confiscato, per effetto della sentenza penale che aveva accertato la lottizzazione abusiva, e dunque mancava la legittimazione stessa a presentare la domanda di condono.

Ma anche qualora il condono fosse stato concesso per il singolo immobile, il Consiglio di Stato solleva altre obiezioni, affermando che:

  • la lottizzazione abusiva è procedimento autonomo e distinto rispetto al rilascio del titolo edilizio
  • l’eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, precedente o successiva all’accertata lottizzazione, non può valere a sanare l’abuso.

Concludendo quindi, la sentenza stabilisce che “non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell’area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso”.

Limite volumetrico e terzo condono

Oltre al carattere preclusivo dell’accertata lottizzazione, nel caso in esame il Consiglio di Stato ha conferito rilievo ostativo anche al superamento del limite volumetrico del fabbricato rispetto ai parametri fissati dal terzo condono.

L’opera edilizia abusivamente eseguita, scrivono i Giudici, va identificata con riferimento “all’unitarietà dell’immobile o del complesso immobiliare, ove realizzato in esecuzione di un disegno unitario, essendo irrilevante la suddivisione del complesso in più unità abitative e la presentazione di istanze separate tuttavia tutte imputabili ad un unico centro sostanziale di interesse, poiché tale condotta integra un espediente finalizzato ad aggirare i limiti di volume ammessi ai fini del condono”. 

La legittimità del diniego di condono opposto dal Comune è stata dunque confermata, e l’appello è stato respinto.

Fonte: teknoring