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Onorari professionali e pareri di congruità, le indicazioni del Cni


Il tema della “liquidazione di onorari e spese” compete unicamente ai Consigli degli Ordini territoriali, che ne assumono la piena responsabilità.


Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni) ha rilasciato un parere – in linea generale ed astratta, in funzione di collaborazione istituzionale – in materia di onorari professionali da corrispondere in sede di redazione della relazione paesaggistica per l’ottenimento di nulla-osta necessari, precisando che il rilascio di pareri “sulla liquidazione di onorari e spese” compete unicamente ai Consigli degli Ordini territoriali, che ne assumono la piena responsabilità.

Il Cni ricorda che, a seguito della riforma degli ordinamenti professionali avviata dal Governo Monti, è venuto meno il riferimento costituito dalle ex tariffe professionali. Di conseguenza, sul piano generale, attualmente la competenza dell’Ordine provinciale a fornire (a richiesta dell’iscritto o della committenza) pareri di congruità è da intendersi limitata ai tassativi casi richiamati nelle circolari Cni n.408 del 7 agosto 2014 e n.503 dell’11 marzo 2015 e nelle altre successive sull’argomento.

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Liquidazione degli onorari professionali: le linee guida

Sul tema della liquidazione degli onorari professionali, inoltre, il Cni ha prodotto le Linee guida sul funzionamento delle ‘Commissioni pareri’ e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi delle prestazioni professionali, allegate alla circolare CNI n.258 del 4 luglio 2018 (le trovate in allegato in fondo a questo articolo).

Fermo restando quanto sopra, il Cni afferma che, in base al principio della complementarità delle aliquote della tavola Z-2 del dm 17 giugno 2016, se la prestazione professionale in questione è relativa alla fase definitiva, in assenza dello sviluppo della fase preliminare, alle aliquote del progetto definitivo vanno aggiunte e sommate le aliquote del progetto preliminare.
Il Cni ritiene quindi che alla voce QbII.19 (“Relazione paesaggistica”) vada aggiunta la voce QbI.17 (“Studi di prefattibilità ambientale”) della fase preliminare, nell’ipotesi che quest’ultima non sia stata redatta, approvata e messa a disposizione del professionista.

Lo stesso non può dirsi invece per l’aliquota Qal.03, che rientra nella parte di prestazione svolta dal RUP, la cui relativa prestazione non è obbligatoria e rientra nella discrezionalità dello stesso.

Accordo consensuale tra le parti

Il Cni comunque evidenzia e sottolinea che, in base all’ordinamento vigente, costituisce principio cardine quello dell’accordo consensuale tra le Parti e dunque prevale quanto riportato nel disciplinare e nel contratto di incarico professionale. Pertanto, quanto sopra richiamato dovrà espressamente contenuto nell’accordo sottoscritto da committente e professionista, altrimenti quest’ultimo non avrà titolo per rivendicare il relativo compenso.

L’art. 9 del dl n. 1/2012, con cui sono state abrogate le tariffe professionali, non ha determinato una automatica abrogazione della facoltà dei Consigli degli Ordini territoriali di esprimersi sulla “liquidazione di onorari e spese” dei professionisti.  

L’abrogazione normativa ha colpito, in sostanza, solo le disposizioni che rinviano all’istituto tariffario, quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi professionali, ma non anche il potere di accertamento della congruità dell’onorario, riservato agli Ordini professionali.

Liquidazione onorari professionali: cosa accade al parere di congruità?

La riforma non ha, pertanto, eliso la funzione istituzionale dei Consigli degli Ordini territoriali, di verifica della corretta determinazione dei compensi professionali, ma ha inciso solamente sui criteri da porre a fondamento del provvedimento di accertamento.

Il cosiddetto “parere di congruità” resta obbligatorio:

  •  per il professionista che intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente;

  •  per il giudice che, in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà “sentire” necessariamente l’avviso del Consiglio dell’Ordine, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del “quantum”.

Per quanto attiene alla determinazione del compenso e ruolo del consiglio dell’ordine, la circolare del Cni sottolinea che il professionista, d’intesa col cliente, nel calcolare il proprio compenso professionale, può liberamente riferirsi al sistema che ritiene più congruo, purché il cliente ne sia consapevole e sia reso edotto del grado di complessità dell’incarico e degli oneri ipotizzabili.

Nel caso in cui il professionista, al fine di promuovere un decreto ingiuntivo, chieda, invece, all’Ordine la vidimazione degli onorari, quest’ultimo potrà fare riferimento, in assenza di ulteriori accordi, ai parametri, di cui al dm 140/2012 anche se, in tal senso, non sia presente una espressa disposizione di legge.

Il ruolo degli Ordini territoriali

Il Cni ribadisce che è fatto divieto agli Ordini territoriali fare espresso riferimento alla (abrogata) tariffa professionale come parametro per la valutazione della congruità dei compensi, e sconsiglia vivamente, in ogni caso, di ricorrere a specifiche delibere dei Consigli degli Ordini territoriali in materia tariffaria, anche nella ritenuta assenza di altri criteri; tali delibere, a seguito della caducazione della obbligatorietà delle tariffe, sono divenute anacronistiche e inapplicabili.
A maggior ragione, nel quadro normativo attualmente vigente, non sembra possibile che l’Ordine territoriale si possa esprimere, indipendentemente da ciò che è stato pattuito tra le parti, individuando un compenso in contrasto con quello già definito dalle parti. I Consigli degli Ordini devono allora, in ogni caso, astenersi da condotte che violino il principio della centralità dell’accordo negoziale, al fine di ripristinare l’abrogato sistema tariffario.
Il Cni ribadisce che il rilascio del parere di congruità deve oggi ritenersi circoscritto alla richiesta di decreto ingiuntivo ed in presenza di contenzioso, e rammenta agli Ordini territoriali che nel nuovo sistema dei compensi professionali, è l’accordo delle parti che assume rilievo centrale. In quella sede le parti private sono libere di determinarsi come meglio credono e di utilizzare i parametri su cui esse concordano, per definire l’importo del compenso.

Liquidazione onorari professionali: quali sono gli elementi da rendere noti al cliente

Il Cni richiama tutti i professionisti al pieno rispetto delle previsioni di legge che impongono di rendere noti al cliente, al momento del conferimento dell’incarico:
  • il grado di complessità dell’incarico;
  • costi ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione;
  • gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale con i relativi massimali.
In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Scarica le Linee Guida del CNI 



Fonte: teknoring