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La PA deve specificare il compenso nell’incarico al professionista


Il contratto con la Pubblica Amministrazione è valido solo se si specifica in forma scritta il compenso dovuto al professionista.


PA e incarichi professionisti: un contratto che non specifica il compenso non è valido

La sentenza della Corte di Cassazione del 3 dicembre 2021, n. 38359, stabilisce alcuni principi di fondamentale importanza per i professionisti che si interfacciano con le pubbliche amministrazioni.

I contratti conclusi dalla pubblica amministrazione

Nel caso di specie, un ente comunale proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di un professionista per il pagamento della somma di £. 23.246.000 per competenze professionali, giusta parcella vistata dal competente Consiglio dell’ordine. A fondamento dell’opposizione, il Comune deduceva la prescrizione del credito nonché la carenza di certezza della pretesa monitoria, lamentando altresì inadempienze da parte del professionista.

La sintesi del contenuto della sentenza di primo grado, richiamata dalla stessa Corte distrettuale evidenzia come il rigetto della domanda di pagamento dei vari professionisti si fonda sul riscontro della nullità dei contratti di incarico, nullità determinata sia dall’assenza di una valida forma scritta e dalla contestualità tra proposta ed accettazione, sia dalla carenza di una preventiva deliberazione dell’organo competente, manifestata tramite rappresentante a tanto legittimato e corredata della specifica indicazione dei mezzi economici per far fronte al relativo onere economico.

PA e incarichi professionisti: le caratteristiche del contratto

Nel rigettare il ricorsi proposto dal professionista, la Corte richiamata un principio consolidato dal combinato disposto degli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), e ai sensi dell’art. 55, quinto comma, della legge sull’ordinamento delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142 (il quale prevede la necessità dell’attestazione della copertura finanziaria), secondo il quale la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l’incarico per la progettazione di un’opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell’ente locale soltanto se contenga la previsione dell’ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte.

L’inosservanza di queste prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d’opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l’idoneità a costituire titolo per il compenso (Cass. n. 18144/2008; Cass. n. 26202/2010; Cass. n. 17469/2013).

La sentenza della Corte di Cassazione del 3 dicembre 2021, n. 38359 è disponibile in free download qui di seguito

Fonte: teknoring